Cassazione Penale, Sentenza n. 44050/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 21/03/2024 che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Torino applicativa di misura cautelare (arresti domiciliari poi sostituiti con obbligo di presentazione alla P.G.) in relazione a plurime contestazioni penali (tra cui reati in materia ambientale e frode nelle pubbliche forniture, artt. 452-bis, 452-quaterdecies, 356 cod. pen.). Il Procuratore deduceva: (i) violazione di legge (art. 356 c.p.) sostenendo che il delitto di frode nelle pubbliche forniture può integrarsi anche in forma omissiva e che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la non compatibilità di tale forma; (ii) travisamento del fatto e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del ruolo aziendale dell'indagato e alla gravità indiziaria, lamentando che Serianni avesse una posizione di garanzia e poteri decisionali e impeditivi rispetto alle omissioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte consistessero in realtà nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori e in una alternativa 'chiave di lettura' del compendio probatorio statuendo che la Corte di legittimità non può riesaminare nel merito la valutazione delle prove già compiuta dal giudice del merito salvo che sussista un vizio di diritto o una manifesta illogicità percepibile ictu oculi. Di conseguenza è stato confermato, in pratica, l'esito del riesame del Tribunale della Libertà (ossia l'annullamento dell'ordinanza cautelare e la revoca della misura), essendo il ricorso del Procuratore inammissibile.
Norme richiamate
art. 356 cod. pen. (frode nelle pubbliche forniture)
Discusse possibilità di configurazione anche in forma omissiva; la Corte ha ritenuto che la questione, come proposta, si risolvesse in una diversa lettura del materiale probatorio e non in un errore di diritto tale da essere sindacabile in cassazione.
art. 40, comma secondo, cod. pen. (posizione di garanzia)
La ricostruzione della posizione di garanzia dell'indagato è questione valutativa dei fatti; la Corte richiama che spetta al giudice di merito accertare l'esistenza di obblighi impeditivi e la relativa inerzia.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
comma 1, lett. b) e lett. e)
La Corte sottolinea i limiti delle censure ammesse in questa sede: sono sindacabili errori di diritto e manifeste illogicità della motivazione, non una diversa valutazione di elementi fattuali o probatori.
art. 273 e art. 274 cod. proc. pen. (gravi indizi e esigenze cautelari)
La verifica della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è rimessa al giudice del merito; la cassazione può intervenire solo se emergono violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 416, 452-octies, 452-bis, 452-quaterdecies, 110 cod. pen. (capo d'imputazione)
Sono le fattispecie penalmente contestate nell'ordinanza impugnata; la Corte prende atto delle contestazioni ma valuta l'impugnazione del Procuratore solo nei limiti di legittimità, non riesaminando i fatti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere nel merito la valutazione delle prove compiuta dal giudice del merito: le impugnazioni che chiedono una diversa lettura delle intercettazioni, delle immagini o di altro materiale probatorio sono, di norma, inammissibili.
- Per essere accolto, un ricorso per cassazione contro provvedimenti 'de libertate' deve rilevare un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione chiaramente percepibile (ictu oculi); semplici rilievi sulla valutazione della gravità indiziaria non sono sufficienti.
- Quando si discute la configurabilità di reati che possono presentare profili omissivi e commissivi (es. frode nelle pubbliche forniture, art. 356 c.p.), va distinta la questione giuridica astratta dall'accertamento fattuale del ruolo e dei poteri del singolo: la prima può essere sindacata in cassazione solo se posta come errore di diritto, la seconda è valutazione di merito.
- Per sostenere l'esistenza di una posizione di garanzia ex art. 40 c.p. in capo a un soggetto aziendale occorre dimostrare concretamente obblighi impeditivi, poteri decisionali o effettiva disponibilità operativa degli strumenti idonei a impedire l'evento; deduzioni generiche non sopravvivono al vaglio di legittimità quando non costituiscono chiaro vizio di diritto.
- Nelle impugnazioni cautelari il ricorrente (procuratore o difesa) dovrebbe focalizzare le censure su punti di diritto o su incongruenze manifeste nella motivazione del giudice del merito, evitando di proporre una mera alternativa ricostruttiva del quadro probatorio.
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