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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08182/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la censura fosse priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., essendo formulata in modo generico contro una motivazione ritenuta logicamente corretta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione della decisione di merito, cioè contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non individua quali specifici elementi della motivazione sarebbero errati o illogici e quindi non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi della decisione censurati; la doglianza generica o indeterminata è inidonea a consentire il controllo del giudice dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non basta denunciare un vizio di motivazione in termini astratti, ma occorre indicare puntualmente quali passaggi della sentenza siano illogici, contraddittori o erronei.
  • La genericità della censura, quando non consente di comprendere i concreti rilievi mossi alla decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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