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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02016/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società in liquidazione, dichiarata fallita dal tribunale su istanza di una propria creditrice, proponeva reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. In appello sosteneva di non aver superato le soglie dimensionali di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2, l.fall., richiamando i bilanci degli ultimi esercizi, altra documentazione contabile e dati provenienti da soggetti terzi, oltre alle attestazioni fiscali e all'assenza di protesti. La corte d'appello rigettava il reclamo ritenendo inattendibile la documentazione prodotta dalla debitrice, anche alla luce delle risultanze della relazione ex art. 33 l.fall. e del progetto di stato passivo, e reputando non assolto l'onere probatorio sul mancato superamento delle soglie di fallibilità. Con il ricorso per cassazione la società fallita deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1, 15 e 18 l.fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito svalutato senza adeguata giustificazione la documentazione contabile prodotta e per aver trascurato documenti di terzi; con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., tra cui attestazioni fiscali, assenza di protesti, regolarità dei pagamenti ai dipendenti e contenuto del passivo; con il terzo motivo censurava la condanna alle spese del reclamo, nonostante la mancata costituzione in grado di reclamo della creditrice istante e del curatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati perché la valutazione di inattendibilità dei dati contabili compiuta dalla corte d'appello era logicamente e giuridicamente corretta e perché in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa, poiché chi non si è costituito non ha svolto attività processuale né sopportato spese da rifondere. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata solo sul capo relativo alle spese del reclamo; decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha dichiarato non dovute le spese della fase di reclamo. Sul giudizio di legittimità ha disposto compensazione parziale delle spese tra ricorrente e controricorrente e irripetibilità delle spese nei rapporti con il curatore.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    L'onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sul debitore, poiché l'assoggettamento a fallimento è la regola e la non fallibilità costituisce un'eccezione.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono uno strumento privilegiato di prova della non fallibilità, ma non hanno valore di prova legale e restano soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice di merito.

  • art. 18 l.fall.

    Regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel cui ambito il debitore può contestare la sussistenza dei presupposti di fallibilità.

  • art. 33 l.fall.

    La relazione del curatore e il progetto di stato passivo possono essere valorizzati dal giudice di merito ai fini della verifica dell'attendibilità della contabilità prodotta dal debitore.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese presuppone che la parte abbia svolto attività processuale e abbia sopportato spese da rifondere; non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che non si sia costituito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio denunciabile, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La documentazione contabile non fa prova legale; il giudice può valutarne l'attendibilità secondo prudente apprezzamento.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non il semplice cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza sul capo impugnato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, il debitore che invochi la non fallibilità ha l'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge.
  • I bilanci depositati o prodotti nel giudizio di reclamo sono un mezzo di prova privilegiato della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non vincolano il giudice come prova legale; il loro contenuto può essere disatteso se motivatamente ritenuto inattendibile.
  • La valutazione di attendibilità della documentazione contabile e delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come richiesta di nuova ricostruzione del fatto.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non si configura quando il fatto storico decisivo sia stato comunque esaminato, anche se non tutte le prove siano state espressamente menzionate.
  • La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore della parte rimasta contumace e vittoriosa che non abbia svolto attività difensiva nel grado, perché manca una spesa da rifondere.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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