Cassazione Penale, Sentenza n. 23917/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena da eseguire a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 20/10/2020 che aveva annullato senza rinvio la precedente decisione limitatamente alla misura della pena, rideterminata in anni 19 e mesi 8. L'ordine di esecuzione aveva però indicato erroneamente come pena già espiata solo anni 2, mentre la difesa sosteneva che la pena maggiore già espiata (anni 15 e mesi 2) dovesse essere imputata all'esecuzione in virtù del riconoscimento della continuazione e del principio di unicità della pena per il reato continuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato l'interpretazione dell'ordinanza impugnata secondo cui, ai fini del computo per la fungibilità delle pene espiate "sine titulo", rileva la data di commissione del reato cui si riferisce la condanna in esecuzione: sono computabili solo i periodi di carcerazione sofferti dopo la consumazione del reato da eseguire (art. 657 cod. proc. pen., comma 4). Inoltre, in caso di riconoscimento della continuazione in executivis occorre scindere il reato continuato in ciascuna fattispecie e considerare la porzione di pena relativa a ciascun reato con la relativa data di consumazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la fungibilità dei periodi di carcerazione subiti per altro reato; il comma 4 limita il computo ai periodi di detenzione sofferti dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. La Corte lo applica restrittivamente anche nei casi di pena "sine titulo" e in presenza di riconoscimento della continuazione in executivis.
Giurisprudenza di legittimità (massime citate)
La Corte di cassazione ha più volte chiarito che il reato continuato costituisce una particolare modalità di concorso di reati: ai fini della determinazione della pena è considerato unitariamente (art. 81 c.p.) ma, per aspetti specifici della fase esecutiva come il computo delle pene esplicate, va comunque operata la scissione e considerata la data di consumazione e la porzione di pena relativa a ciascun reato. La valutazione unitaria è ammessa solo se produce effetto favorevole al reo.
Corte Costituzionale, sent. n. 198/2014 e ordinanza n. 117/2017
La Consulta ha già esaminato la norma sull'istituto della fungibilità delle pene espiate "sine titulo" e la sua limitazione cronologica; la giurisprudenza di legittimità ne conferma l'interpretazione basata sul dato temporale della commissione del reato.
Massime di principio
- Nella fase esecutiva, anche se è riconosciuta la continuazione, occorre operare la scissione del reato continuato per il computo delle pene già espiate: si considera la porzione di pena relativa a ciascun reato e la data di commissione di ciascuno.
- Ai fini della 'fungibilità' delle carcerazioni sofferte "sine titulo" (art. 657 c.p.p., comma 4) sono computabili solo i periodi di detenzione subiti dopo la data di commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire.
- L'argomento che il reato continuato sia un'unica fattispecie non prevale automaticamente in executivis: la considerazione unitaria vale per la determinazione della pena quando è favorevole al reo, ma non modifica la regola cronologica prevista per la fungibilità delle pene espiate.
- Problemi di determinazione della pena dovrebbero essere discussi in sede esecutiva; eccezioni o interpretazioni favorevoli alla posizione del condannato richiedono un preciso inquadramento temporale delle detenzioni e delle date di consumazione dei reati.
- Impugnazioni manifestamente infondate in materia esecutiva possono essere dichiarate inammissibili con condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Per evitare conteggi errati è opportuno che la difesa fornisca documentazione dettagliata sulle date di detenzione e sulle singole sentenze/porzioni di pena rilevanti per ciascun reato continuato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23807/2022 del 21/06/2022
- Sentenza penale · 21 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23810/2022 del 21/06/2022
- Sentenza penale · 21 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23811/2022 del 21/06/2022
- Sentenza penale · 21 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23812/2022 del 21/06/2022
- Sentenza penale · 21 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23815/2022 del 21/06/2022
- Sentenza penale · 21 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23816/2022 del 21/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →