Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/03/2021 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sull'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 25984/2015 che aveva disposto il recupero delle imposte ordinarie connesse alla decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (L. 604/1954) relativamente alla compravendita del terreno del 23.11.2009. L'Ufficio aveva accertato che il contribuente aveva cessato di coltivare direttamente il fondo e lo aveva dato in affitto alla "Società semplice agricola", con conseguente perdita del beneficio. Il contribuente sosteneva invece che il terreno non era stato concesso in affitto ma in comodato al fratello e che la denuncia di affitto registrata il 30.03.2012 riportava dati catastali erronei; in via subordinata richiamava giurisprudenza che, a suo avviso, consentirebbe il mantenimento dell'agevolazione anche in presenza di affitto a società di cui il concedente è socio.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha confermato la decisione di primo grado: ha ritenuto prevalente e probatoria l'atto registrato (denuncia di contratto verbale di affittanza registrata il 30.03.2012) rispetto alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e ha accertato che il terreno è stato effettivamente dato in affitto alla società semplice, con la compresenza di soggetto estraneo al nucleo familiare che determina la perdita del beneficio sulla particella contestata (1173). L'Ufficio aveva già praticato parziale autotutela escludendo dalla contestazione la particella 1172; la controversia è rimasta sul restante terreno (1173). La Corte ha altresì dichiarato inammissibili motivi introdotti tardivamente (domande nuove), ha compensato integralmente le spese del grado di giudizio e ha confermato l'avviso di liquidazione nella parte mantenuta.

Norme richiamate

  • Legge 26 aprile 1954, n. 604 (piccola proprietà contadina)

    La Commissione interpreta la L. 604/1954 (art. 7 richiamato) nel senso che il beneficio richiede la coltivazione diretta del fondo da parte del soggetto; la concessione in affitto a terzi determina la decadenza dall'agevolazione salvo che non sussistano prove contrarie convincenti.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Richiamato per confermare che nell'appello è sufficiente che il contribuente esponga le ragioni di impugnazione in contrapposizione alla sentenza di primo grado: la riproposizione delle argomentazioni di primo grado è idonea a soddisfare l'onere di specificità richiesto per l'appello secondo la giurisprudenza di Cassazione richiamata.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Usato per escludere la domanda nuova o il motivo tardivo introdotto in appello/memoria come inammissibile: non è ammesso introdurre in appello questioni che non facevano parte del contraddittorio di primo grado se costituiscono nuove domande.

  • D.lgs. 4 settembre 2001, n. 228, art. 11 co. 3

    art. 11 co. 3 D.lgs. 228/2001

    Riferito in relazione alla composizione societaria dopo incorporazione e all'incidenza di soggetti estranei alla famiglia sulla sussistenza dei requisiti agricoli della società; la presenza di conviventi/terzi nella compagine societaria è stata considerata elemento che determina la perdita del beneficio.

Massime di principio

  • La prova documentale registrata (atto di denuncia di affittanza registrato) ha valore probatorio prevalente rispetto a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà: se risulta un atto registrato che dichiara il conferimento in affitto, è difficile per il contribuente smentirlo solo con autocertificazioni.
  • Per il mantenimento delle agevolazioni della piccola proprietà contadina è essenziale la coltivazione diretta del fondo: la concessione in affitto a soggetti (o società) che comprendono persone estranee al nucleo familiare può determinare la decadenza dall'agevolazione.
  • In sede di appello non è necessario formulare motivi 'nuovi' rispetto al primo grado per soddisfare l'art. 53 D.lgs. 546/1992: la riproposizione delle argomentazioni di primo grado è ammessa e la decisione va riesaminata nel merito. Tuttavia, non sono ammissibili nuove domande o motivi tardivi introdotti senza averli previamente dedotti nel contraddittorio di primo grado (art. 57).
  • La parziale autotutela dell'Ufficio (es. esclusione di una particella dalla contestazione dopo frazionamento) può limitare l'oggetto della controversia e comportare una composizione parziale della pretesa fiscale; il giudice tiene conto di tale rettifica nella decisione.
  • La giurisprudenza favorevole citata dal contribuente (es. decisioni che ammettono la conservazione del beneficio se il concedente è socio della società) non è automaticamente applicabile: rileva l'analisi concreta della compagine societaria, della presenza di soggetti estranei e della prova documentale prodotta in giudizio.
  • La produzione del fascicolo aziendale AGEA o di altri documenti ufficiali è importante per dimostrare la reale conduzione dei terreni; tuttavia, tali documenti devono essere effettivamente prodotti in giudizio per essere valutati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.