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Sentenza

Sentenza del 01/03/2021 n. 1217 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Operazioni inesistenti nell'ambito di una frode Iva - Diritto alla detrazione - Onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso riguarda il diniego, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della detrazione dell'IVA relativa a fatture ritenute riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode Iva. Questione centrale: se la fattura regolarmente formata ai sensi dell'art. 21, co. 2, d.P.R. 633/72 dia titolo alla detrazione e quale sia l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione per negare la detrazione (in particolare, la dimostrazione che l'operazione sia intervenuta fra soggetti diversi e che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere che la cessione era inserita in una evasione IVA). Inoltre si valuta il valore probatorio di una sentenza penale emessa mediante applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

La decisione

Il giudice ha affermato che la fattura conforme ai requisiti di forma e contenuto di cui all'art. 21, co. 2, d.P.R. 633/72 costituisce titolo per il contribuente ai fini della detrazione dell'IVA e che il diniego della detrazione rappresenta un'eccezione al principio di neutralità dell'IVA. Pertanto l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, con elementi idonei, sia che l'operazione sia intervenuta tra soggetti diversi (inesistenza oggettiva) sia che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una frode IVA. Non è richiesta la prova della partecipazione diretta del cessionario alla frode; è sufficiente dimostrare che avrebbe dovuto esserne consapevole (conoscenza anche riconducibile a colpa). Una sentenza penale derivante da applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce soltanto un elemento indiziario che il giudice tributario può valutare liberamente e non è di per sé prova piena e vincolante.

Norme richiamate

  • d.P.R. 633/72, art. 21, co. 2

    La fattura che soddisfa i requisiti formali e di contenuto previsti dall'art. 21, co. 2, costituisce titolo per il diritto alla detrazione dell'IVA; la contestazione della detrazione è un'eccezione che richiede prova da parte dell'Amministrazione.

  • Cass. n. 15897/2020

    Principio consolidato secondo cui, in presenza di sospette operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'inesistenza che la conoscenza o l'ignoranza colpevole del cessionario; la partecipazione attiva non è necessaria per negare la detrazione se è dimostrabile che il cessionario avrebbe dovuto capire l'operazione fraudolenta.

Massime di principio

  • Una fattura formalmente regolare presuppone il diritto alla detrazione: il diniego è un'eccezione e richiede prova adeguata da parte dell'Amministrazione.
  • L'onere probatorio grava sull'Amministrazione: deve dimostrare (i) l'inesistenza oggettiva dell'operazione e (ii) che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione IVA.
  • Non è necessario provare la partecipazione attiva del cessionario all'evasione: è sufficiente dimostrare che, per i fatti e le circostanze, il cessionario avrebbe dovuto riconoscere il meccanismo evasivo (conoscenza anche di tipo colposo).
  • Una sentenza penale da patteggiamento è solo un elemento indiziario; il giudice tributario può valutarla ma non è vincolato a considerarla prova definitiva della consapevolezza del cessionario.
  • In casi simili il contribuente dovrebbe documentare la concreta prestazione di beni/servizi (contratti, consegne, corrispondenza, tracciabilità dei pagamenti, ordini, DDT) e svolgere adeguata due diligence sui fornitori per contrastare l'ipotesi di 'dovuto sapere'.
  • L'Amministrazione deve offrire elementi probatori concreti e specifici (non meri sospetti o genericità): ricostruzioni indiziarie forti, coerenza dei flussi economici e rapporto tra prestazioni e contropartite sono rilevanti.
  • In sede processuale è efficace contestare la valenza probatoria della documentazione dell'Amministrazione, richiedere la prova dell'effettiva interposizione e mostrare l'assenza di elementi che avrebbero dovuto mettere il contribuente in grado di sospettare la frode.

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