Sentenza del 01/03/2021 n. 307 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo all'anno 2007: l'Agenzia aveva disconosciuto parte del credito (euro 32.576,52, su complessivi Euro 60.578 dichiarati) ritenendo i lavori svolti dalla società riconducibili ad innovazioni di processo o a semplici ammodernamenti non agevolabili secondo il Decreto 28/03/2008 n.76 (art.2) e la disciplina comunitaria. La società ha sostenuto che le attività e i costi rientravano nelle voci ammissibili (ricerca industriale e sviluppo precompetitivo), producendo perizie giurate e documentazione tecnica che dimostrano riprogettazione del prodotto e del processo (approccio Lean, just in time, progettazione del prodotto partendo dal processo) e miglioramenti delle prestazioni del prodotto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagna ha accolto l'appello della T. R. S.p.A., riformando la sentenza della CTP Modena che aveva dato ragione all'Agenzia. I giudici regionali hanno ritenuto che dalle perizie e dalla documentazione emergano interventi di ricerca e innovazione non riconducibili a mero ammodernamento routine: la riprogettazione del processo produttivo è stata considerata strettamente connessa a innovazioni di prodotto e finalizzata a migliorare efficienza, qualità e capacità di rispondere al mercato, quindi rientrante nelle opere ammesse al credito d'imposta. Per l'effetto l'appello è stato accolto e le spese di giudizio compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
La Commissione ha considerato tali commi come base normativa per il credito d'imposta riferito a ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e ha letto la disposizione in modo non eccessivamente restrittivo, includendo interventi che comportano innovazione del prodotto anche se realizzati attraverso cambiamenti del processo produttivo
DECRETO 28 marzo 2008, n. 76
L'Agenzia richiamava l'elenco di opere ammesse/escluse dell'art.2 per negare l'agevolazione a interventi considerati modifiche di routine o miglioramenti di processo; la CTR ha però valutato che gli interventi prodotti dalla società rientrano nelle finalità del decreto quando dal processo derivi un concreto miglioramento del prodotto e della risposta al mercato
Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
L'Agenzia citava il par.5.5 per sostenere che alcune innovazioni di processo non rientrano se non correlate a specifiche condizioni; la CTR ha invece ritenuto che la disciplina comunitaria non impedisca di qualificare come ricerca interventi che risolvono incertezze tecnologiche e producono miglioramenti significativi del prodotto
Circolare Agenzia delle Entrate
Circolare 46/E del 13/06/2008
La società ha richiamato la circolare per distinguere le fasi di studio/progettazione (agevolabili) dalle successive applicazioni routinarie (non agevolabili); la CTR ha considerato rilevante tale distinzione nel valutare l'ammissibilità dei costi
Massime di principio
- Il credito d'imposta per R&S va valutato considerando la finalità complessiva del progetto: anche interventi con forte componente di innovazione di processo possono essere agevolabili se risultano connessi a innovazioni di prodotto o a risposte tecnologiche nuove rispetto al mercato.
- Non limitare l'interpretazione alle sole voci elencate nel decreto: è necessario valutare l'effetto concreto dell'intervento (miglioramento di performance, caratteristiche tecniche, time-to-market) oltre alla natura dell'attività.
- Documentazione tecnica approfondita (perizie giurate, dossier fotografico, piani di progetto, dati su prototipi, test e miglioramenti misurabili) è determinante per dimostrare la riconducibilità delle spese a R&S.
- Distinguere e contabilizzare le fasi: attività di studio, ricerca e progettazione finalizzate all'innovazione sono più facilmente agevolabili rispetto a spese per messa a regime o mantenimento routinario del processo.
- L'approccio Lean o cambi organizzativi non esclude la possibilità di agevolazione se tali cambiamenti comportano la risoluzione di incertezze tecnologiche e la produzione di nuovi o migliorati prodotti.
- L'onere della prova grava sul contribuente: fornire elementi tecnici che dimostrino novità, incertezza tecnologica e metodo sistematico (esperimenti, prototipazione, test) aumenta le probabilità di successo in giudizio.
- La valutazione deve essere tecnica e sostanziale, non meramente formale: i giudici possono valorizzare l'interconnessione tra processo e prodotto quando emerga un concreto beneficio competitivo e tecnologico.
- In caso di dubbio, separare analiticamente costi di R&S (personale, studi, prototipi, consulenze tecniche) da costi operativi correnti e conservare tracciabilità e giustificativi.
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