Sentenza del 01/03/2021 n. 1210 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Errore nella dichiarazione dei redditi - Emendabilità e ritrattabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la dichiarazione dei redditi presentava un errore tali per cui, se riconosciuto, poteva comportare l'assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi e tributari più gravosi rispetto a quelli dovuti dalla legge; il contribuente ha chiesto che la dichiarazione fosse emendata/ritrattata e, in sede contenziosa, ha eccepito l'errore per opporsi alla maggiore pretesa tributaria
La decisione
il giudice ha ritenuto che la dichiarazione dei redditi affetta da errore è emendabile e ritrattabile ogni qualvolta dall'errore possa derivare un maggior carico contributivo/tributario rispetto a quello dovuto; tale facoltà può essere esercitata anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione e anche nel corso del processo, alla luce dei principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e dell'oggettiva correttezza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Pertanto la domanda del contribuente è stata accolta nella parte in cui dimostrava l'errore incidente sull'obbligazione tributaria
Norme richiamate
Costituzione, art. 53
richiamato come fondamento del principio di capacità contributiva per giustificare la possibilità di rettifica delle dichiarazioni che altrimenti attribuirebbero un carico fiscale incongruo
Costituzione, art. 97
utilizzato per sostenere il principio di correttezza e buona amministrazione, che impone all'amministrazione finanziaria di non mantenere pretese ingiustificate derivanti da errori formali o materiali
Cass. SS.UU. 15063/2002
giurisprudenza di riferimento che ammette l'emendabilità e la ritrattabilità della dichiarazione quando l'errore comporti un maggiore carico contributivo
Cass. 1862/2020
conferma che la facoltà di rettifica può operare anche oltre il termine di scadenza della dichiarazione e nel contenzioso, alla luce dei principi costituzionali richiamati
Cass. 9849/2018
supporta la tesi secondo cui il contribuente può opporsi in giudizio alle maggiori pretese tributarie allegando errori rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria
Massime di principio
- Se dall'errore nella dichiarazione deriva un maggiore carico tributario o contributivo, il contribuente può chiedere la rettifica (emendare/ritrattare) anche oltre i termini formali di presentazione
- Il contribuente può sollevare l'errore anche in sede contenziosa per opporsi a un avviso di accertamento o a una pretesa dell'amministrazione
- La possibilità di rettifica non è limitata da scadenze formali quando è in gioco la corretta applicazione del principio di capacità contributiva e la correttezza dell'azione amministrativa
- La rettifica è ammessa nei casi di errori materiali o incidenti sull'obbligazione tributaria; non può essere strumento per frode o per creare artifici volti a eludere l'imposta
- È necessario che il contribuente dimostri l'errore e il suo effetto sulla determinazione della base imponibile o degli oneri contributivi per ottenere l'accoglimento della rettifica
- In presenza di controversia, l'onere probatorio circa l'errore e il suo impatto ricade sul contribuente che chiede l'emendamento
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