Sentenza del 01/03/2021 n. 1211 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Documenti - Deposito in secondo grado - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva l'ammissibilità del deposito di documenti in sede di appello ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92 e se la mancata costituzione della parte in primo grado equivalga a contumacia tale da precludere la piena partecipazione nel secondo grado. In particolare: se possono essere prodotti in appello documenti già esistenti prima del giudizio di primo grado e quali effetti abbia l'assenza in primo grado sul diritto di partecipare e produrre nuovi mezzi di prova in appello.
La decisione
La giurisprudenza richiamata ha ritenuto ammissibile la produzione di documenti in appello ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92 anche quando tali documenti erano già esistenti prima del giudizio di primo grado (Cass. 3615/19, 29087/18). Inoltre la mancata costituzione della parte in primo grado non equivale a contumacia automatica: la parte può costituirsi e partecipare pienamente al giudizio di secondo grado, facendo valere le proprie ragioni ed esercitando i propri diritti (Cass. 21059/07, 12088/11). In sintesi, le produzioni documentali in appello sono ammesse e l'assenza in primo grado non preclude la partecipazione in appello.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 58, co. 2
Consente la produzione di documenti in sede di appello; la norma è interpretata in senso favorevole alla libera ammissione di documenti anche se esistenti prima del primo grado
Cass. n. 3615/19
Conferma che documenti esistenti prima del primo grado possono essere liberamente prodotti in appello
Cass. n. 29087/18
Analoga conferma dell'ammissibilità in appello di documenti preesistenti al primo grado
Cass. n. 21059/07
Stabilisce che la mancata costituzione in primo grado non equivale a contumacia automatica e non impedisce la piena partecipazione nel secondo grado
Cass. n. 12088/11
Conferma il principio secondo cui l'assenza in primo grado non preclude la possibilità di esercitare i diritti processuali in appello
Massime di principio
- In appello è ammessa la produzione di documenti anch'essi preesistenti al primo grado ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92; la loro ammissibilità non è esclusa dal fatto che non siano stati prodotti in primo grado
- La mancata costituzione della parte in primo grado non costituisce automaticamente contumacia definitiva: la parte può costituirsi in appello e partecipare pienamente al giudizio
- Pur essendo ammesse le produzioni in appello, il giudice valuta comunque rilevanza, pertinenza e l'eventuale pregiudizio al contraddittorio; è quindi prudente motivare o anticipare la produzione documentale per limitare contestazioni
- Per difendere efficacemente la posizione in appello è consigliabile conservare e organizzare fin dall'inizio la documentazione, indicando tempestivamente le produzioni in modo da tutelare il diritto di difesa delle parti
- Se non ci si è costituiti in primo grado, verificare comunque i termini procedurali e adottare tempestive iniziative processuali in appello per non incorrere in limiti procedurali diversi
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