Sentenza del 01/03/2021 n. 1215 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale- Imu- Ici- Contratto di leasing - Soggettività passiva del locatario - Risoluzione contratto di locazione - Mancato rilascio dell'immobile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava l'imposizione IMU su un immobile concesso in leasing, sostenendo che la sua soggettività passiva cessasse in relazione alla risoluzione anticipata del contratto. La questione verteva su chi fosse il soggetto passivo IMU e fino a quando dovesse farsi carico del tributo in caso di risoluzione contrattuale e mancata riconsegna dell'immobile.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 23/2011, la legittimazione passiva IMU nei contratti di leasing spetti al locatario/utilizzatore dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Per "durata" va inteso il periodo dalla stipulazione fino alla effettiva riconsegna del bene al locatore: anche in caso di risoluzione anticipata o scadenza, se il locatario non adempie all'obbligo di rilascio dell'immobile, rimane obbligato al pagamento dell'IMU fino al momento della riconsegna effettiva.
Norme richiamate
d.lgs. 23/2011
l'art. 9 attribuisce la soggettività passiva IMU al locatario/utilizzatore nei leasing a decorrere dalla stipula e per la durata del contratto; la "durata" comprende il periodo fino alla effettiva riconsegna del bene, anche se il contratto è stato risolto o è scaduto
giurisprudenza della Cassazione
Cass. 19166/2019; Cass. 13793/2019; Cass. 25249/2019
sentenze di riferimento che confermano l'interpretazione secondo cui la responsabilità fiscale del locatario persiste fino alla riconsegna effettiva dell'immobile
Massime di principio
- Nei contratti di leasing immobiliare, il soggetto passivo IMU è il locatario/utilizzatore dalla stipula e rimane tale fino alla effettiva riconsegna del bene, indipendentemente da una risoluzione anticipata o dalla scadenza contrattuale formale
- Se il locatario non restituisce materialmente l'immobile, continua a "godere" del bene agli effetti fiscali ed è tenuto al pagamento dell'IMU fino al momento in cui il locatore ne riprende effettivamente il possesso
- La cessazione formale del rapporto contrattuale non ha effetto automatico sull'obbligo tributario: è necessario verificare la riconsegna effettiva per determinare la fine della soggettività passiva
- Per evitare controversie, è fondamentale produrre e conservare evidenze documentali della riconsegna (verbali di consegna, protocolli, restituzione delle chiavi, comunicazioni ufficiali) e, in caso di contenzioso, dimostrare la data di effettivo rilascio dell'immobile
- Eventuali rapporti di obbligo di restituzione e responsabilità tra locatario e locatore restano rilevanti tra le parti (azioni di natura contrattuale e risarcitorie), ma non esonerano il soggetto che materialmente continua a detenere l'immobile dall'onere fiscale nei confronti dell'ente impositore
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