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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11911/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la pena inflitta a un imputato già condannato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di concordato in appello con rinuncia ai motivi di gravame. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta contestata non integrasse rapina aggravata ma, al più, furto aggravato. La Corte di cassazione ha rilevato che, in presenza di patteggiamento in appello e rinuncia ai motivi, il giudice di merito deve limitarsi a statuire sulla pena concordata e non può riesaminare profili ormai non devoluti, con conseguente preclusione anche in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, una volta che l'appellante abbia rinunciato ai motivi di impugnazione e concordato la pena con il Procuratore generale ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., opera una preclusione processuale che impedisce di censurare in cassazione questioni attinenti all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto, ormai non devolute. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La reintroduzione del patteggiamento in appello comporta che, quando l'imputato rinuncia ai motivi e concorda la pena, il giudice d'appello deve pronunciarsi nei limiti dell'effetto devolutivo residuo e motivare soltanto sulla pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    È richiamato come precedente modello dell'istituto, dal quale la giurisprudenza aveva già ricavato il principio della limitazione della cognizione del giudice in caso di rinuncia ai motivi.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p.

  • decreto legge n. 92 del 2008

    È richiamato per l'abrogazione del precedente istituto analogo previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che impedisce di riesaminare in cassazione questioni ormai non devolute, comprese quelle sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'affermazione di responsabilità.
  • Quando l'appellante concorda la pena e rinuncia ai motivi, la cognizione del giudice si limita al tema della pena; resta precluso il controllo su profili estranei al residuo oggetto devoluto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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