Cassazione Penale, Sentenza n. 34029/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il diniego a svolgere i colloqui senza vetro divisorio. La difesa denunciava violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-bis della legge n. 354/1975 e censurava la mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.), sostenendo che la sola età infraquattordicenne del figlio giustificava la rimozione del vetro e che le note del DAP e dell'Istituto non giustificavano il rifiuto. Il ricorrente inoltre contestava i trattenimenti di corrispondenza e richiamava le ammissioni di responsabilità che, a suo dire, attenuavano il rischio connesso alla sua posizione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia correttamente confrontato con la giurisprudenza e con la sentenza della Corte costituzionale n. 105/2023, avendo svolto il bilanciamento tra il diritto del minore e del detenuto alla vita familiare e le esigenze di sicurezza proprie del regime 41-bis. Il Tribunale ha motivato con elementi concreti (età matura del minore, contesto familiare, caratura criminale del detenuto, notazioni operative come riferimenti sospetti nei colloqui e trattenimenti di corrispondenza) la sussistenza di un rischio di strumentalizzazione del minore. Le misure alternative previste (telecamere sulle mani, vigilanza strategica del personale) sono state ritenute appropriate e le censure sulla carenza di motivazione, sulla interpretazione delle note amministrative e sull'effetto delle ammissioni del ricorrente sono state giudicate infondate.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario (comma 2-quater, lett. b))
prevede che i colloqui si svolgano "in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti"
Fornisce la base legale per misure che impediscano il passaggio di oggetti (come il vetro), ma non impone obbligatoriamente il vetro divisorio; ogni limitazione deve essere giustificata dalle esigenze di sicurezza del regime 41-bis
Motivo principale dell'impugnazione ad opera della difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione di legge nell'applicare le norme e le direttive amministrative al caso concreto
Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 16
prevede che il detenuto possa chiedere colloqui senza vetro con figli/nipoti in linea retta minori di 12 anni, con prescrizioni organizzative
Costituisce direttiva amministrativa di riferimento: orienta la prassi ma non è rigida o insuperabile; la magistratura e l'Amministrazione possono motivare deroghe in ragione di concrete esigenze di sicurezza
Sentenza Corte Costituzionale n. 105/2023
La Corte costituzionale ha ritenuto che il vetro divisorio non sia imposto dalla norma primaria e ha richiesto una valutazione concreta caso per caso, consentendo colloqui senza vetro anche con minori ultradodicenni se adeguatamente motivato, ma permettendo altresì il diniego quando sussistano elementi specifici di rischio
«particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»
Riconosce il valore dei colloqui familiari nell'ordinamento penitenziario e impone che le limitazioni siano adeguatamente bilanciate con tale principio
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8 e Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 3)
Rilevano nella valutazione del diritto alla vita privata e familiare e nell'interesse del minore; limitazioni devono essere giustificate e proporzionate
Note/amministrative citate (DAP 17/01/2025; GOM 12/12/2024)
La DAP ha evidenziato strumenti tecnici che possono mitigare i rischi (sistemi audio/video, possibilità di interrompere conversazioni); il GOM ha segnalato elementi operativi concreti che rendono sospette alcune comunicazioni (es. uso ricorrente di numeri del Superenalotto). Il giudice valuta la loro rilevanza nel caso concreto
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (artt. 61 comma 1 lett. a) e 73 comma 3)
Richiamati quali disposizioni che garantiscono il diritto ai colloqui anche in particolari situazioni disciplinari, a supporto della necessità di bilanciamento fra diritti e esigenze di sicurezza
Massime di principio
- Il regime 41-bis consente restrizioni alle modalità dei colloqui (es. misure per impedire il passaggio di oggetti) ma non impone in modo assoluto il vetro divisorio: la scelta deve essere valutata caso per caso con adeguata motivazione
- La circolare DAP del 2017 delimita una prassi (colloqui senza vetro per minori di 12 anni) ma non costituisce una regola inderogabile; né impedisce che si autorizzino colloqui senza vetro con minori ultradodicenni se la motivazione è sufficiente
- Il giudice deve bilanciare l'interesse del minore e del detenuto alla vita familiare con le esigenze di sicurezza: elementi concreti (età del minore, contesto familiare, ruolo del detenuto nel sodalizio, precedenti trattenimenti di corrispondenza, segnalazioni operative) possono giustificare il diniego
- Misure tecniche alternative (telecamere, vigilanza strategica, interruzione delle conversazioni) possono essere utilizzate, ma non sempre sono efficaci a impedire il passaggio di oggetti o la trasmissione di messaggi e vanno valutate nella loro efficacia concreta
- Le ammissioni di responsabilità del detenuto non eliminano automaticamente le ragioni di sicurezza: occorre dimostrare un effettivo e documentato distacco o la cessazione del rischio associativo
- Le doglianze sulla carenza motivazionale devono essere concrete: rilievi generici sulla presunta interpretazione errata di norme o su trattenimenti di corrispondenza richiedono atti e prove specifiche per avere rilievo nel reclamo
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