Sentenza del 12/01/2017 n. 596 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della cartella di pagamento emessa nei confronti degli ex soci per INVIM dovuta dalla società in relazione all'acquisto di un immobile. I contribuenti sostenevano che l'ingiunzione fiscale emessa contro la società non fosse loro opponibile, poiché la precedente impugnazione della società era stata respinta per una questione preliminare e perché non avevano ricevuto un autonomo atto prodromico. L'Ufficio ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il rigetto definitivo dell'impugnazione della società avesse consolidato la pretesa fiscale e che gli ex soci, quali soci illimitatamente responsabili, rispondessero anche dei debiti tributari della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Ufficio, ritenendo che il definitivo rigetto del ricorso della società avesse formato giudicato sulla pretesa fiscale, coprendo il dedotto e il deducibile. Ne consegue la responsabilità degli ex soci illimitatamente responsabili per i debiti fiscali della società, senza necessità di notificare loro un autonomo avviso di accertamento o altro atto prodromico, una volta consolidata la pretesa nei confronti della società. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso dei contribuenti contro la cartella. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato formatosi sulla pretesa tributaria nei confronti della società rende definitiva l'obbligazione fiscale e impedisce di rimetterne in discussione i presupposti nei successivi rapporti con i soci illimitatamente responsabili.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza per violazione delle norme sul procedimento.
È stato invocato dall'Ufficio per censurare l'errore interpretativo della CTR; la Corte ha ritenuto fondato il motivo, nonostante la rubrica non fosse perfettamente conferente, poiché l'illustrazione identificava chiaramente l'errore denunciato.
Regole sulla responsabilità illimitata dei soci di società di persone
I soci illimitatamente responsabili rispondono anche dei debiti fiscali della società quando questa non sia in grado di pagarli. Per far valere tale responsabilità non è necessario notificare ai soci un autonomo avviso di accertamento, se la pretesa tributaria è già stata definitivamente accertata nei confronti della società.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria è divenuta definitiva nei confronti di una società di persone, il giudicato può essere fatto valere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili per la successiva riscossione del debito.
- Il socio illimitatamente responsabile non può normalmente contestare nuovamente il merito dell'imposta già definito con giudicato nei confronti della società, salvo questioni personali relative alla propria responsabilità o alla validità della riscossione.
- La riscossione nei confronti dei soci può avvenire senza un nuovo avviso di accertamento autonomo quando il debito della società è già definitivamente accertato e il socio risponde per legge in via illimitata.
- Il fatto che la società sia stata cancellata non elimina automaticamente i debiti tributari né impedisce di far valere la responsabilità dei soci secondo le regole applicabili alla società di persone.
- La mancata notifica di un atto prodromico ai soci non determina necessariamente la nullità della cartella, se il debito fiscale deriva da un titolo definitivo formatosi nei confronti della società e la responsabilità dei soci è prevista direttamente dalla legge.
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