Cassazione Penale, Sentenza n. 26403/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 670 c.p.p., con cui l'interessato chiedeva di accertare il mancato passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per dedotta nullità della notifica eseguita ex art. 548, comma 3, c.p.p. nel testo previgente, asseritamente derivante da un decreto di irreperibilità illegittimo perché fondato su ricerche incomplete e in violazione degli artt. 159, 160 e 169 c.p.p. La Corte, con precedente annullamento con rinvio, aveva chiesto al giudice di verificare se fossero state effettuate ricerche dell'imputato anche presso utenze cellulari nella sua disponibilità. Il giudice del rinvio ha rigettato nuovamente l'istanza, ritenendo che le utenze indicate non fossero effettivamente nella disponibilità dell'interessato e che, comunque, per le modalità di utilizzo occasionale e per il suo intento di sottrarsi al processo, le ricerche tramite tali utenze sarebbero state infruttuose. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) difetto di competenza funzionale del giudice del rinvio, sostenendo che nel frattempo era divenuta irrevocabile un'ulteriore sentenza e che la competenza spettava a un diverso giudice dell'esecuzione; 2) incompatibilità del medesimo magistrato che aveva già deciso l'originaria ordinanza poi annullata; 3) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; 4) nullità del decreto di irreperibilità per incompletezza delle ricerche e violazione degli artt. 159, 160, 169 e 178 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando l'irretrattabilità della competenza attribuita con la sentenza di annullamento e l'irrilevanza della sopravvenienza di una diversa sentenza irrevocabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in caso di annullamento con rinvio di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, non sussiste incompatibilità del medesimo giudice a decidere nuovamente, e in ogni caso una eventuale violazione dell'art. 34 c.p.p. non determina nullità deducibile con il gravame. Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il terzo motivo, osservando che il giudice di rinvio, pur esprimendo dissenso, si era comunque uniformato al principio di diritto e aveva svolto gli accertamenti richiesti. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, valorizzando la motivazione del giudice di rinvio secondo cui le utenze richiamate non erano nella disponibilità dell'imputato e che le ricerche su di esse non avrebbero consentito di contattarlo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
norma posta a base dell'istanza di accertamento in sede esecutiva sul mancato passaggio in giudicato della sentenza
disciplina della notifica della sentenza nel testo previgente alle modifiche del 2014, richiamata per sostenere la nullità della notifica
richiamato come norma violata in relazione alla procedura di irreperibilità e alle ricerche dell'imputato
richiamato come parametro della dedotta illegittimità del decreto di irreperibilità
richiamato come disposizione asseritamente violata nella formazione del decreto di irreperibilità
nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento; la competenza è irretrattabile salvo i casi di legge
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione
richiamato in tema di incompatibilità del giudice che abbia già deciso il provvedimento annullato
art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p.
l'eventuale incompatibilità del giudice è fatta valere con ricusazione, non come nullità della decisione
richiamato dal ricorrente come norma sulla nullità per dedotta violazione delle regole processuali
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la competenza attribuita dalla sentenza di annullamento è irretrattabile e non può essere rimessa in discussione per effetto di sopravvenienze, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
- L'eventuale sopravvenienza di una ulteriore sentenza irrevocabile non incide sulla competenza del giudice di rinvio quando questa sia stata già fissata dalla sentenza rescindente.
- In caso di annullamento con rinvio di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, la mera circostanza che il medesimo magistrato decida nuovamente non integra, di per sé, incompatibilità rilevante ai sensi dell'art. 34 c.p.p.; comunque, la dedotta incompatibilità non si traduce automaticamente in nullità del provvedimento, dovendo essere fatta valere con ricusazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che denunci la mancata osservanza del principio di diritto della sentenza rescindente quando il giudice di rinvio abbia comunque svolto gli accertamenti richiesti e la censura si risolva in un dissenso formale rispetto alla motivazione.
- In tema di decreto di irreperibilità, ciò che conta è l'effettiva idoneità delle ricerche a consentire il contatto con l'interessato; se il giudice di rinvio accerta in fatto che le utenze indicate non erano nella disponibilità dell'imputato o erano usate solo occasionalmente, può escludere la rilevanza della dedotta incompletezza delle ricerche.
- La deduzione di nullità formali non può prescindere dall'interesse concreto del ricorrente, che manca quando la violazione lamentata non avrebbe inciso sull'esito della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26240/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26241/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26245/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26246/2026 del 14/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →