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Parere

Parere n. 1397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Annibale Tedesca contro il Comune di Torre Le Nocelle per l’annullamento: a) del decreto n. 5 del 30 marzo 2018, trasmesso in data 18 settembre 2018, con il quale il Comune di Torre le Nocelle ha disposto l’occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori di ampliamento del cimiero comunale; b) del verbale di immissione in possesso redatto in data 3 maggio 2018; c) della nota prot. n. 0003388 del 22 novembre 2017, con la quale il Comune di Torre le Nocelle gli comunicava che con delibera G.M. n. 37 del 14 novembre 2017 si era provveduto a reiterare il vincolo preordinato all’esproprio; d) della deliberazione del Consiglio comunale del 14 novembre 2017, n. 37, che ha reiterato il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni destinati all’ampliamento del cimitero comunale; e) nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi.

Giustizia amministrativa201900783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto comunale di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione per l’ampliamento del cimitero comunale, del verbale di immissione in possesso e degli atti di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione, il decreto n. 5 del 30 marzo 2018 con cui il Comune di Torre Le Nocelle ha disposto l’occupazione d’urgenza di aree, comprese quelle di sua proprietà, destinate all’ampliamento del cimitero comunale, nonché il verbale di immissione in possesso, la deliberazione consiliare di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e la relativa comunicazione. Ha dedotto: la violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione delle garanzie partecipative; la violazione dell’art. 22-bis del medesimo decreto per omessa notificazione del decreto di occupazione d’urgenza; la violazione degli artt. 22-bis e 24 per lesione delle garanzie partecipative e del contraddittorio nelle operazioni di consistenza e immissione in possesso. Nel corso dell’istruttoria il Ministero ha prospettato la tardività e l’inammissibilità per violazione del principio di alternatività, senza tuttavia completare l’esame del merito delle censure. Dopo l’invito della Sezione a dichiarare l’eventuale persistenza dell’interesse, il ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla trattazione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa dal ricorrente e applicando il principio dispositivo anche al rimedio giustiziale. Non sono state esaminate le censure relative alla procedura espropriativa, né le eccezioni ministeriali di tardività e alternatività. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario: ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, tale rimedio ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di atti amministrativi definitivi, non domande di accertamento o di condanna.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario, in applicazione del principio dispositivo.

Richiesta di compensazione delle spese

La domanda di compensazione delle spese è estranea al petitum del ricorso straordinario, che ha natura esclusivamente impugnatoria e consente soltanto azioni di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente con riferimento all’omessa comunicazione di avvio del procedimento e alla violazione delle garanzie partecipative; la Sezione non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione è stata invocata in relazione al decreto di occupazione d’urgenza e alla sua notificazione; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 24 d.P.R. n. 327/2001

    La disposizione è stata invocata con riguardo alle operazioni di consistenza e immissione in possesso e alle garanzie partecipative; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio, destinato esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; non vi possono essere proposte domande di accertamento o di condanna.

  • Consiglio di Stato, Sez. I, pareri n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019

    I precedenti sono richiamati a sostegno dell’estraneità delle domande di accertamento e di condanna rispetto al petitum deducibile con il ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande dirette all’annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.
  • Nel ricorso straordinario non possono essere proposte autonome domande di accertamento o di condanna, comprese quelle relative alla regolazione o compensazione delle spese di giudizio, se estranee alla funzione caducatoria del rimedio.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro l’occupazione d’urgenza per ampliamento cimiteriale

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario privato contro il Comune di Torre Le Nocelle. Il ricorso riguardava atti di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione di aree destinate all’ampliamento del cimitero comunale.

Atti impugnati e censure

Il ricorrente aveva impugnato il decreto comunale n. 5 del 30 marzo 2018, il verbale di immissione in possesso del 3 maggio 2018, la deliberazione consiliare del 14 novembre 2017, n. 37, con cui era stato reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, e la relativa comunicazione.

Le censure riguardavano:

  • l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001;
  • l’omessa notificazione del decreto di occupazione d’urgenza, in asserita violazione dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001;
  • la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio nelle operazioni disciplinate dagli artt. 22-bis e 24 del d.P.R. n. 327/2001.

Sviluppo dell’istruttoria

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva inizialmente concluso per il rigetto dell’istanza cautelare. Con un primo parere interlocutorio la Sezione aveva rigettato la domanda di sospensione e disposto accertamenti istruttori.

La relazione ministeriale sul merito aveva prospettato la tardività del ricorso e l’inammissibilità per violazione del principio di alternatività, ma non aveva esaminato singolarmente le censure né fornito una compiuta conclusione sul merito. Per tale ragione, con un successivo parere interlocutorio, la Sezione aveva richiesto una relazione integrativa e la trasmissione della documentazione indicata dal ricorrente.

L’incombente istruttorio è rimasto ineseguito. Nel 2024 la Sezione ha quindi invitato le parti a dichiarare la persistenza dell’interesse alla decisione o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Sopravvenuta carenza di interesse

Il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare e ha chiesto che fosse pronunciata l’improcedibilità del ricorso.

La Sezione ha ritenuto tale dichiarazione sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di conseguenza, non sono state esaminate né le censure relative alla procedura espropriativa né le eccezioni ministeriali concernenti tardività e principio di alternatività.

Natura del ricorso straordinario e spese

La Sezione ha inoltre precisato che la richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario. L’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura infatti il rimedio come strumento tipicamente impugnatorio, diretto all’annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.

Ne deriva che nel ricorso straordinario possono essere introdotte soltanto domande di annullamento, mentre restano estranee autonome domande di accertamento e di condanna. La Sezione ha richiamato, sul punto, precedenti della Sezione Prima del Consiglio di Stato.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione d'urgenza e temporaneaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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