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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17345/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso assumeva che il riconoscimento fotografico alla base della condanna fosse viziato: la fotografia mostrata al teste per il riconoscimento non sarebbe relativa alla Truzzi Rosa nata a Massa il 10/11/1968 ma ad un'omonima nata a Bagnolo Mella il 03/12/1985. Si denunciava l'impossibilita' di verificare la corrispondenza tra la fotografia contenuta nel cartellino acquisito dall'anagrafe e l'album fotografico effettivamente mostrato al teste, poiche' quest'ultimo album non era piu' disponibile, e si sosteneva che vi fosse stato un travisamento della prova poiche' il teste (Gomez) avrebbe riconosciuto la persona ritratta nell'album non corrispondente alla fotografia n.1 del fascicolo fotografico; inoltre il teste che avrebbe potuto chiarire il riconoscimento non sarebbe stato sentito in dibattimento.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la censura consistesse in una rivalutazione del materiale probatorio (competenza del giudice di merito) e non in una questione di diritto o in un vizio del percorso motivazionale idoneo a giustificare l'intervento di legittimita'. La Corte di appello aveva giudicato congruente la documentazione prodotta (ritenendo la fotografia esibita al teste coincidente con quella nel fascicolo e spiegando un errore nella trascrizione dei dati anagrafici), perciò la valutazione e' stata ritenuta non censurabile in Cassazione. In conseguenza, la ricorrente e' stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Norme richiamate

  • Art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna della parte privata alle spese e, se ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per infliggere alla ricorrente l'ammenda di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza: Sez.6 n.2323 del 07/12/2023, dep. 18/01/2024, Marini Rv.285891

    Richiamata per il principio che non e' richiesta l'elezione di domicilio per il ricorso di difensore di fiducia abilitato alla Cassazione; conferma profili procedurali relativi alla notificazione/avvisi nell'ambito del ricorso in Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez.6 n.47204 del 07/10/2015, Rv.265482

    Richiamata per il principio che la Corte di legittimita' non puo' rivedere la valutazione di merito degli elementi probatori e non puo' sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.

  • Giurisprudenza: Sez.6 n.25255 del 14/02/2012, Rv.253099

    Richiamata per ribadire la portata limitata del sindacato della Cassazione sulle valutazioni probatorie operate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione e' giudice di legittimita' e non puo' sostituirsi ai giudici di merito nella rivalutazione delle prove: le censure che richiedono una diversa valutazione del risultato probatorio sono inammissibili a meno che non sia dimostrato un vizio del percorso motivazionale.
  • In contestazioni riguardanti il riconoscimento fotografico e' fondamentale preservare e documentare l'album fotografico mostrato al teste, la sua catena di custodia e far testimoniare chi ha materialmente effettuato o assistito al riconoscimento; la mancata produzione di tali elementi indebolisce la censura in sede di legittimita'.
  • Se il giudice di merito fornisce una motivazione plausibile (es. dimostrando la corrispondenza fra la fotografia esibita e la persona riconosciuta e spiegando eventuali errori anagrafici), la Cassazione difficilmente riformera' la decisione.
  • Per impugnare con successo in Cassazione questioni attinenti al riconoscimento bisogna evidenziare vizi formali o violazioni delle norme processuali (ad es. omissione di prove decisive, mancanza di motivazione su punti essenziali) e non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione fattuale.
  • Esiste il rischio di essere condannati alle spese processuali e ad ammende (art. 616 c.p.p.) se il ricorso e' inammissibile o ritenuto proposto con colpa: valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre il ricorso in Cassazione.

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