Cassazione Penale, Sentenza n. 4729/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per reati di bancarotta fraudolenta societaria (per distrazione e documentale, specifica e generica). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) vizio procedurale per dichiarazione di assenza dell'imputato a fronte di presunta difettosa/notifica tardiva del decreto di citazione in appello e mancato rispetto del termine di comparizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla bancarotta patrimoniale: omessa valutazione delle censure di appello e mancata considerazione della prova di distrazione rappresentata dall'indicazione della ubicazione dei beni e dal loro rinvenimento da parte del curatore; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla bancarotta documentale: mancata valutazione delle censure tecnico-contabili nella tenuta delle scritture contabili da parte della Corte territoriale; 4) errata riqualificazione della condotta da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice senza adeguata prova del dolo specifico richiesto.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, rilevando questioni applicative sul termine di 40 giorni per comparire in appello (art. 601, c.3 c.p.p.) e carenze motivazionali della Corte d'appello in ordine alla prova della distrazione dei beni. Ha altresì constatato che i reati erano estinti per prescrizione (decorso di 12 anni e 6 mesi dal 6/10/2011 al 6/4/2024, senza cause di sospensione) e, non essendo possibile procedere ad una pronuncia di assoluzione per le ragioni previste dall'art. 129 c.p.p. (mancanza di elementi 'ictu oculi' dai quali emergano le circostanze esimenti), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
riferimento alla notifica al difensore; la decisione osserva che il decreto di citazione in appello risultava notificato al difensore il 17/04/2023
la norma, introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.34, comma 1, lett. g), indica il termine di quaranta giorni per comparire in appello; la Corte segnala la recente pronuncia delle Sezioni Unite (27/06/2024, n.35719/2023 RG) che ha stabilito la non retroattiva applicazione della disciplina limitandone l'operatività agli atti d'impugnazione proposti dal 1/7/2024
d.lgs. 10/10/2022
n.150, art.34, comma 1, lett. g
introduce il termine di 40 giorni per la comparizione in appello; la Corte territoriale aveva applicato un orientamento maggioritario antecedente alle Sezioni Unite
prevede che il giudice possa pronunciare sentenza di assoluzione quando dalle carte emerge in modo incontestabile l'assenza del fatto o l'inesistenza della responsabilità; la Corte di legittimità richiama il limite di tale pronuncia quando vi è una causa di estinzione del reato
Sez. U. Corte di Cassazione
n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
precisa che la valutazione richiesta per pronunciare l'assoluzione in presenza di causa di estinzione deve essere di tipo 'ictu oculi' e non richiedere approfondimenti: nel caso concreto ciò non era possibile
Giurisprudenza Sez. V Corte di Cassazione
es. n. 8260/16; n.19896/2014; n.11095/2014; n.22894/2013; n.7048/2009; n.3400/05; n.17228/2020
orientamento consolidato secondo cui la prova della distrazione può derivare dalla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni; tuttavia, se il fallito indica specificamente la destinazione e tali informazioni consentono il recupero, il giudice deve valutarle e motivare se ritiene comunque la responsabilità
Massime di principio
- Sull'assenza in udienza per difetto di notifica: la dichiarazione di assenza può essere censurata se la notifica al difensore non ha rispettato i termini previsti; va anche considerata la portata temporale delle modifiche normative (transizione rispetto all'entrata in vigore della norma sui 40 giorni).
- Sulla prova della distrazione patrimoniale: la mancata indicazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore può costituire prova di distrazione; se invece il fallito ha fornito indicazioni specifiche e i beni sono rinvenuti, il giudice deve spiegare perché tali elementi non escludono la responsabilità penale.
- Sulla valutazione della bancarotta documentale: le censure tecnico-contabili devono essere esaminate e motivate in sede d'appello; non è sufficiente un generico rinvio alle considerazioni del primo grado.
- Sulla riqualificazione fraudolenta vs semplice: la sussistenza del dolo specifico deve emergere con chiarezza dagli atti, e la qualificazione penale richiede motivazione puntuale sul coefficiente soggettivo.
- Sulla prescrizione: quando il reato è estinto per prescrizione la Corte può annullare la condanna senza rinvio; una pronuncia di assoluzione sostitutiva è possibile solo se dagli atti emergono 'ictu oculi' circostanze esimenti, altrimenti l'annullamento per estinzione è la via applicabile.
- Sulle motivazioni d'appello: la Corte territoriale deve confrontarsi con l'orientamento consolidato della Cassazione e motivare specificamente le ragioni per cui ritiene non significativi elementi che, in altri precedenti, hanno avuto rilievo probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4587/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4594/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4596/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4597/2025 del 05/02/2025
- Sentenza penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 4598/2025 del 05/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →