Cassazione Penale, Sentenza n. 45107/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sull'inammissibilità dichiarata dalla Corte d'appello di Napoli della dichiarazione di ricusazione depositata il 11/06/2021 dai difensori di Marco Toscano. La ricusazione si fondava sulla valutazione di merito espressa da quei giudici in un diverso procedimento (motivo richiamato dalla Corte costituzionale n. 283/2000) e, in particolare, sulle valutazioni contenute nelle motivazioni della sentenza depositata il 10/06/2021. La Corte territoriale aveva ritenuto tardiva la dichiarazione perché, a suo avviso, il termine di cui all'art. 38 c.p.p. doveva decorrere dalla conoscenza dei fatti addebitati, già noti quando il procedimento pregiudicante era incardinato dinanzi allo stesso collegio. Toscano ha sostenuto che la causa di ricusazione basata sulle valutazioni espresse nelle motivazioni diventa conoscibile solo quando tali motivazioni sono effettivamente conosciute (ricezione della sentenza/ motivazione) e che quindi il deposito dell'11/06/2021 era tempestivo ai sensi del comma 2 dell'art. 38 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondati i motivi. Ha affermato che la causa di ricusazione derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 283/2000 può essere fondata sulle valutazioni di merito espresse nelle motivazioni di una decisione e che, pertanto, non rileva la mera conoscenza dei fatti addebitati: rileva invece il momento in cui la specifica causa di ricusazione è effettivamente conosciuta dalla parte. Siccome la motivazione della sentenza è stata trasmessa ai difensori il 09/06/2021 e la dichiarazione di ricusazione è stata depositata l'11/06/2021, il termine di tre giorni previsto dal comma 2 dell'art. 38 c.p.p. è stato rispettato. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo.
Norme richiamate
Il termine breve per la dichiarazione di ricusazione decorre dal momento in cui la causa di ricusazione è effettivamente conosciuta dalla parte; la conoscibilità non è sufficiente, occorre la effettiva conoscenza e l'onere di provarla è di chi contesta la tempestività
Richiamato nel gravame come norma da interpretare con l'art. 38, nella vicenda non è stato ritenuto idoneo a mutare il termine di decorrenza quando la causa di ricusazione si fonda sulle motivazioni di altra decisione
Corte Cost. 14 luglio 2000, n. 283
Ha riconosciuto la possibilità di ricusare il giudice che abbia espresso, in altro procedimento, una valutazione di merito sul medesimo fatto; la disciplina deve evitare che il giudice appaia condizionato da precedenti valutazioni espresse su quella res
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma citata in relazione alla trasmissione telematica delle conclusioni scritte al Procuratore generale; rilevante per la regolare acquisizione degli atti e delle comunicazioni processuali
Massime di principio
- Quando la ricusazione si fonda sulle valutazioni di merito contenute nelle motivazioni di una decisione, il termine per proporla decorre dal momento in cui quelle motivazioni sono effettivamente conosciute dalla parte, non dalla mera conoscibilità dei fatti
- L'onere di provare che la causa di ricusazione era conosciuta prima del deposito spetta a chi contesta la tempestività della dichiarazione
- La causa di ricusazione introdotta dalla Corte costituzionale n. 283/2000 è applicabile anche quando le valutazioni di merito sono espresse in altra decisione e può giustificare tempestive dichiarazioni anche dopo che il procedimento pregiudicante era pendente davanti allo stesso collegio
- Distinguere sempre tra la conoscenza dei fatti addebitati e la conoscenza della specifica ragione di ricusazione fondata sulle motivazioni giudiziali: per quest'ultima rileva la data di ricezione delle motivazioni o dell'atto che le rende effettive
- In pratiche analoghe, è raccomandato documentare la data di ricezione delle motivazioni o della sentenza (ricevute, PEC, note di notifica) per dimostrare la tempestività della dichiarazione di ricusazione
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