Cassazione Penale, Ordinanza n. 16866/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda il reclamo, poi il ricorso per cassazione, contro il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata per il semestre di espiazione compreso tra il 14/02/2024 e il 13/08/2024. Il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto ostativi al beneficio due elementi emersi nel periodo valutato: una condotta disciplinarmente rilevante e l'essere stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare nella quale erano ritenuti sussistenti gravi indizi di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con contestazione aperta ancora in parte del semestre. Il ricorrente censurava la motivazione del provvedimento, lamentando omissioni sulla natura del comportamento sanzionato e contestando la valutazione di incompatibilità con il percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto congrua e corretta la motivazione del tribunale di sorveglianza, osservando che i fatti valorizzati nel provvedimento impugnato erano stati apprezzati in modo motivato come indicativi della mancata adesione al programma rieducativo. Ha escluso che vi fossero omissioni motivazionali rilevanti sulla natura del comportamento sanzionato, poiché il tribunale aveva già espresso un giudizio di incompatibilità con il percorso trattamentale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza sulla liberazione anticipata, possono essere valorizzati in senso ostativo comportamenti disciplinarmente rilevanti e ulteriori elementi negativi emersi nel semestre di riferimento, anche se coesistono condotte positive o partecipazione alle attività trattamentali.
- La concessione della liberazione anticipata presuppone una valutazione complessiva della concreta adesione del detenuto al programma rieducativo; la presenza di elementi sintomatici di discontinuità o incompatibilità con il percorso trattamentale può legittimare il diniego del beneficio.
- In sede di legittimità, la censura per omessa motivazione non è fondata quando il giudice di sorveglianza abbia comunque esaminato gli elementi decisivi e abbia spiegato, in modo non illogico, perché essi siano incompatibili con la finalità rieducativa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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