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Ordinanza

Ordinanza n. 3269/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l’inserimento in graduatoria e l’assegnazione all’Università di Catanzaro anziché all’Università di Firenze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo l’illegittimità della propria assegnazione all’Università di Catanzaro, nonostante l’Università di Firenze fosse stata indicata come prima scelta. La candidata, inserita in graduatoria a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 per avere conseguito la sufficienza in almeno una delle tre materie del cosiddetto semestre filtro, ha lamentato la notevole distanza tra la sede assegnata e la propria città di residenza, con disagi logistici, economici e personali, nonché la lesione delle esigenze di continuità didattica connesse alla sede presso cui aveva frequentato i corsi del semestre filtro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR fosse ampiamente motivata e resistesse alle censure proposte. La domanda cautelare è stata rigettata per carenza del periculum in mora: l’appellante risultava comunque utilmente immatricolata, sebbene presso un ateneo diverso da quello indicato come prima scelta, e i disagi logistici, economici e personali dedotti non sono stati ritenuti esiziali nelle more della decisione di merito. Il Collegio ha inoltre considerato che l’accoglimento della misura richiesta avrebbe potuto pregiudicare le prerogative organizzative dell’Università e, almeno in linea di principio, la tenuta complessiva del sistema di programmazione nazionale. Il rigetto è stato esteso anche alla censura relativa alla condanna alle spese della fase cautelare di primo grado, ferme le successive valutazioni del TAR nel merito. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate per la novità e particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del tribunale amministrativo regionale.

  • D.M. n. 1115/2025

    Modifica i presupposti di inserimento nella graduatoria, consentendo l’inserimento della candidata dopo il conseguimento della sufficienza in almeno una delle tre materie d’esame.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare è indispensabile la dimostrazione di un periculum in mora concreto e di carattere esiziale nelle more della decisione di merito.
  • La circostanza che una candidata sia stata immatricolata presso un ateneo diverso da quello indicato come prima scelta, con conseguenti disagi logistici, economici e personali, non integra di per sé un pregiudizio cautelare esiziale.
  • Nella valutazione cautelare il pregiudizio individuale deve essere bilanciato con le esigenze organizzative dell’università e con la tenuta complessiva del sistema nazionale di programmazione dell’offerta didattica.
  • Il giudice cautelare può respingere l’appello per carenza del periculum in mora senza definire le questioni proprie del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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