Cassazione Civile, Sentenza n. 33807/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, in riforma del primo grado, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dal recesso e aveva condannato la società al versamento di una indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità per illegittimità del licenziamento collettivo. La società deduceva plurime censure: violazioni di norme processuali (artt. 112, 434, 346 c.p.c.; art. 360 c.p.c.), vizio di ultra petizione e di omessa pronuncia, censura sull'interpretazione del reclamo e del contenuto della comunicazione di chiusura della procedura collettiva (art. 5 legge n.223/1991), contestazioni relative alla qualificazione e fungibilità del lavoratore (onere della prova), errori nella quantificazione della retribuzione globale di fatto e mancata deduzione di quanto percepito dall'intimato (NASpI e altre somme)
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti. In particolare: ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente esaminato la regolarità della comunicazione finale della procedura collettiva (valutazione non sottraibile al sindacato di merito salvo vizio motivazionale che qui non sussisteva); le doglianze sulla qualifica di operaio fonditore e sulla fungibilità non erano decisive rispetto al vizio riconosciuto (carenza nella puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 L. 223/1991); la Corte ha inoltre chiarito che, nella fattispecie, la tutela applicata (indennità omnicomprensiva ai sensi dell'art. 18, c. 5 dello Statuto dei lavoratori) esclude la detrazione di quanto percepito a titolo di ammortizzatori sociali (c.d. aliquunde perceptum) secondo l'orientamento di legittimità richiamato. Infine, ha rilevato che la mancata espressione di un importo determinato per la retribuzione globale di fatto rende la pronuncia parificabile a una condanna generica, con possibile successivo giudizio per la liquidazione del quantum; nulla è stato disposto sulle spese in favore dell'intimato per mancata difesa. La Corte ha disposto anche l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso quando ricorrenti i presupposti
Norme richiamate
art. 5; art. 4 (co.9 citato)
L'art. 5 impone che la comunicazione di chiusura della procedura collettiva contenga la puntuale indicazione delle modalita' di applicazione dei criteri di scelta; la loro omissione o genericita' puo' comportare l'illegittimita' del licenziamento. La regolarita formale del documento va valutata nel suo complesso e può essere oggetto di apprezzamento discrezionale dal giudice di merito
legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
art. 18 (co.4, co.5 e richiamo al terzo periodo)
La Corte ha applicato la tutela prevista per il caso di licenziamento collettivo illegittimo che determina la risoluzione del rapporto con effetto dal recesso, riconoscendo l'indennità omnicomprensiva (co.5/terzo periodo). In tale ipotesi non trova applicazione la detrazione dell'aliunde perceptum prevista dal diverso regime del comma 4; l'indennità omnicomprensiva gia' tiene conto delle condizioni delle parti
artt. 112, 346, 434, art. 360 (nn. 1, 3, 4, 5 richiamati), art. 132 (co.2, n.4)
I motivi di cassazione sono esaminabili nei limiti di legge: il sindacato di legittimità e' rivolto alla violazione di norme di diritto e ai vizi di motivazione/omessa pronuncia. Le questioni di fatto e le scelte ermeneutiche del giudice di merito sono sindacabili in cassazione solo se sussiste vizio logico-giuridico o contraddittorietà grave della motivazione
art. 2697 c.c.; art. 1362 c.c.; art. 1324 c.c. (richiamati in tema di interpretazione dei negozi)
L'onere della prova della fungibilita' e delle allegazioni grava sulle parti che le deducono (art. 2697). In tema di interpretazione degli atti privati/negozi unilaterali si applicano i criteri generali (art. 1362 e segg.), ma l'interpretazione data dal giudice di merito rientra nella sua discrezionalita' e puo' essere sindacata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o grave illogicita' motivazionale
Costituzione
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e al diritto a un giudizio conforme ai canoni di ragionevolezza e chiarezza
art. 13 (co.1 quater e co.1 bis)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto il versamento dell'ulteriore importo a carico della ricorrente quando ricorrono i presupposti processuali
Massime di principio
- La validita' della comunicazione di chiusura della procedura di licenziamento collettivo va valutata nel suo complesso: la mancanza di una puntuale indicazione delle modalita' di applicazione dei criteri di scelta (art. 5 L. 223/1991) puo' rendere illegittimo il licenziamento e dare diritto all'indennita' prevista dall'art. 18.
- Le questioni di fatto (es. qualificazione del lavoratore, fungibilita') sono decisorie solo se attinenti al vizio rilevante; se il motivo di illegittimita' riguarda la forma della comunicazione, contestazioni sulla qualifica possono essere irrilevanti rispetto alla decisione.
- In cassazione il sindacato e' limitato: il giudice di legittimita controlla la conformita' alle norme di diritto e la logicita' della motivazione, non reintegra nei fatti le valutazioni probatorie corrette del merito.
- Quando si concede un'indennita' onnicomprensiva ai sensi dell'art. 18 (tutela risarcitoria con cessazione del rapporto), tale indennita' e' considerata comprensiva e non soggetta alla detrazione di quanto percepito a titolo di ammortizzatori sociali (NASpI), secondo l'orientamento di legittimità richiamato.
- Se la sentenza di merito non quantifica la retribuzione globale di fatto, la condanna puo' essere qualificata come generica e rendere necessario un successivo giudizio di liquidazione del 'quantum'.
- L'interpretazione di atti o comunicazioni privati operata dal giudice di merito e' accettabile in cassazione se costituisce una delle interpretazioni plausibili e se la motivazione e' coerente e logicamente esposta.
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