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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33809/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società aveva chiesto il risarcimento per plurime violazioni dell'obbligo di fedeltà del dirigente (cancellazione del logo Kyotex, fornitura agevolata di nastri a terzi per favorire prodotti contraffatti, rapporti con concorrenti, rivelazione di informazioni tecniche, partecipazione a prove su prodotti concorrenti, omessa segnalazione del calo di clientela), nonché il pagamento di oltre €1.200.000 per danni patrimoniali e d'immagine. La Corte d'appello di Torino aveva escluso la prova degli addebiti ritenendo inutilizzabili le conversazioni recuperate sul computer aziendale (account Skype) perché acquisite violando la riservatezza e la password personale del lavoratore, e aveva riconosciuto al dirigente l'indennità di mancato preavviso. La società ricorreva in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la legittimità del recupero dei dati cancellati dal PC aziendale e l'errore della Corte territoriale nel non effettuare il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di difesa della datrice di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 2 e 5 del ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare e valorizzare il fatto decisivo della riconsegna del computer aziendale svuotato e che avesse mancato il necessario bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa. La Cassazione ha affermato la legittimità dell'attività di recupero dei dati cancellati dal dirigente e l'utilizzabilità in giudizio delle conversazioni recuperate, se finalizzate alla tutela di un diritto in sede giudiziaria e nel rispetto dei limiti di pertinenza e non eccedenza. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame, rimettendo anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 15

    Riconosciuto il valore della tutela della corrispondenza e della riservatezza, ma la Corte ha ritenuto necessario bilanciare tale prerogativa con il diritto di difesa della parte (diritto che può prevalere in sede civile quando il trattamento è necessario per la tutela di un diritto in giudizio).

  • Codice Penale, art. 616

    Richiamato nella prospettazione relativa alla possibile illegittimità di accessi o interferenze nelle comunicazioni; la Corte ha però valutato la legittimità dell'uso probatorio dei dati alla stregua del bilanciamento con il diritto di difesa.

  • Codice Penale, art. 635‑bis

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la cancellazione/distruzione di dati aziendali può integrare la fattispecie e rappresenta un fatto rilevante e decisivo ai fini della controversia, anche quando il recupero dei dati richieda analisi forensi.

  • D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), art. 24, lett. f)

    Consente il trattamento di dati personali senza consenso quando necessario per l'esercizio o la tutela di un diritto in sede giudiziaria, a condizione che il trattamento avvenga esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario; la Corte ha ritenuto applicabile tale deroga al caso di specie.

  • D.lgs. 196/2003, art. 11 (comma secondo)

    Riferito alla disciplina dell'utilizzabilità dei dati e alla necessità di valutare la compatibilità con i doveri di correttezza e proporzionalità nella produzione in giudizio.

  • Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 4

    La Corte ha distinto tra controlli a distanza durante il rapporto di lavoro (tutelati dallo Statuto) e verifiche difensive ex post finalizzate a tutelare il patrimonio aziendale dopo la cessazione del rapporto, ritenendo ammissibili questi ultimi per accertare il danno aziendale.

  • Codice Civile, art. 2712

    Richiamato nella discussione circa il disconoscimento e la produzione di riproduzioni documentali; la Corte ha evidenziato che la validità e utilizzabilità delle riproduzioni va comunque valutata nel processo civile.

  • Codice Penale, art. 51

    Citato in riferimento all'eventuale scriminante dell'esercizio di un diritto (legittima difesa del patrimonio giuridico aziendale) che può giustificare alcune condotte poste in essere per acquisire prove.

  • Legge 675/1996, art. 9 (lett. a) e d))

    Richiamata per i principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali impiegati a fini di difesa; la produzione dei dati deve rispettare tali doveri.

Massime di principio

  • La produzione in giudizio di dati personali acquisiti da dispositivi aziendali può essere ammessa se il trattamento è necessario per l'esercizio del diritto di difesa; occorre però un bilanciamento motivato tra diritto alla riservatezza e diritto di difesa.
  • La cancellazione o la distruzione di dati aziendali da parte del dipendente è un fatto rilevante che può integrare responsabilità civile e, a seconda dei casi, anche reati penali; il recupero forense dei dati è ammissibile e decisivo se eseguito con adeguata catena di custodia.
  • I controlli difensivi ex post effettuati dal datore di lavoro su dispositivi aziendali dopo la cessazione del rapporto sono generalmente considerati legittimi se finalizzati a tutelare il patrimonio aziendale, diversamente dai controlli a distanza durante il rapporto che hanno limiti più stringenti.
  • Nel processo civile non sussiste un divieto assoluto di utilizzabilità di prove acquisite in violazione di legge: la loro ammissibilità va valutata caso per caso con specifico bilanciamento e nel rispetto dei doveri di pertinenza e non eccedenza.
  • Per aumentare l'efficacia probatoria e la regolarità della produzione, il datore di lavoro dovrebbe documentare le attività di recupero (affidandosi a periti informatici), conservare la catena di custodia e limitare l'uso dei dati alla difesa in giudizio.
  • Le decisioni giudiziarie devono sempre motivare compiutamente il bilanciamento tra diritti in conflitto (privacy vs. diritto di difesa); l'omissione di tale valutazione può determinare l'annullamento della decisione.

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