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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33806/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia originaria riguardava la richiesta della ricorrente di essere inquadrata nel livello A2 del CCNL Assofarm con corresponsione delle differenze retributive. In sede di gravame la Corte d'appello aveva accolto parzialmente l'appello della società resistente e, tra i profili rilevanti per il ricorso in Cassazione, aveva ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado alla società fosse nulla perché eseguita alla PEC di un codifensore (Avv. Lenzi) il cui indirizzo PEC non era stato indicato nella memoria di costituzione e la parte aveva invece espressamente richiesto che le comunicazioni fossero inviate alle PEC degli altri due codifensori; conseguentemente aveva ritenuto tempestivo l'appello della società. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 3-bis legge n.53/1994 (e richiamava anche l'art. 325 c.p.c.), sostenendo che l'assenza dell'indicazione della PEC dell'Avv. Lenzi nella memoria non rilevava, atteso che il domicilio digitale dell'avvocato è conoscibile tramite i registri pubblici (INI-PEC/Re.G.Ind.E.) e l'art.125 c.p.c. non impone più l'obbligo di indicare la PEC nell'atto. La questione fondamentale era dunque la validità della notificazione telematica eseguita alla PEC di un codifensore risultante dai registri pubblici e l'effetto di tale notifica sul decorso del termine breve per l'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondata la valutazione della Corte d'appello sulla nullità della notifica. La Cassazione ha affermato che, dopo le modifiche normative (in particolare l'introduzione del "domicilio digitale" e le modifiche all'art. 125 c.p.c.), l'unico indirizzo PEC rilevante ai fini processuali è quello che l'avvocato ha comunicato al Consiglio dell'Ordine e che risulta nei registri (INI-PEC/Re.G.Ind.E.), sicché la notificazione eseguita alla PEC di uno dei codifensori, risultante da tali registri, è regolare e idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche se la parte aveva richiesto che le comunicazioni fossero inviate ad altri difensori. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame, demandando anche verifiche di fatto sulla circostanza che il difensore notificato sia deceduto nel termine d'impugnazione e sulle eventuali conseguenze (rimessione in termini, interruzione dei termini o comportamenti concludenti che dimostrino la conoscenza della notifica da parte degli altri difensori).

Norme richiamate

  • art. 3-bis legge n. 53/1994

    Richiamata nel ricorso; non è stata decisiva sul punto processuale risolto dalla Corte, che si è concentrata sulle norme sul domicilio digitale e sulle notificazioni telematiche

  • art. 325 c.p.c.

    Richiama il termine breve per la proposizione dell'appello; la Corte ribadisce che la notificazione della sentenza ad uno solo dei difensori nominati è idonea a far decorrere tale termine

  • art. 125 c.p.c.

    Modificato dall'art.45-bis d.l. 24/6/2014 n.90: non obbliga più il difensore a indicare negli atti l'indirizzo PEC, perciò l'indirizzo risultante dal registro dell'Ordine (e dal Re.G.Ind.E./INI-PEC) è quello rilevante per le notificazioni

  • art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 ("Domicilio digitale")

    "salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi..."

    Stabilisce il principio del domicilio digitale: la PEC comunicata dall'avvocato all'Ordine (inserita nei registri pubblici) è l'indirizzo processuale rilevante e le notificazioni devono essere indirizzate a tale PEC salvo impossibilità imputabile al destinatario

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

    Disciplina l'INI-PEC: il registro pubblico degli indirizzi PEC di imprese e professionisti, collegato in modo univoco al codice fiscale, da cui è possibile desumere l'indirizzo PEC valido per le notificazioni

  • art. 366 c.p.c.

    Restano salve le disposizioni specifiche (in particolare per il giudizio di cassazione) riguardanti la domiciliazione presso la cancelleria quando non sia stato indicato alcun indirizzo PEC o eletto domicilio nel comune di Roma

  • art. 82 r.d. n. 37/1934

    La disciplina della domiciliazione ex lege presso la cancelleria è stata sostanzialmente ridimensionata dall'introduzione del domicilio digitale; rileva ormai solo se la notificazione alla PEC non è possibile per causa imputabile al destinatario

Massime di principio

  • Dopo l'introduzione del "domicilio digitale", l'indirizzo PEC che l'avvocato ha comunicato al Consiglio dell'Ordine (e che figura nei registri pubblici INI-PEC/Re.G.Ind.E.) è l'indirizzo processuale prevalente e rilevante per le notificazioni telematiche, anche se non è indicato negli atti di parte
  • La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte, eseguita alla PEC risultante dai registri, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (art.325 c.p.c.)
  • La volontà della parte di limitare le comunicazioni ad alcuni difensori o di riservare un indirizzo PEC alle sole comunicazioni di cancelleria non impedisce che una notificazione valida venga eseguita alla PEC di altro codifensore risultante nei registri
  • Restano eccezioni: se la notificazione è risultata impossibile per cause imputabili al destinatario, oppure sussistono fatti di carattere personale (es. decesso del difensore notificato) che incidono sulla tempestività e sulla conoscenza effettiva dell'atto, occorre un accertamento di merito per valutare eventuali rimesse in termini, effetti interruttivi o comportamenti concludenti
  • In giudizio, chi intende contestare la ritualità di una notificazione telematica deve sollevare l'eccezione tempestivamente; tuttavia, la consultabilità pubblica dei registri PEC rende più difficile fondare la nullità della notificazione sulla mancata indicazione dell'indirizzo PEC negli atti

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