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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32712/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto la rinuncia all'impugnazione causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Catania aveva rigettato la richiesta della persona sottoposta all'affidamento in prova al servizio sociale di essere autorizzata a svolgere attività lavorativa presso una società a responsabilità limitata semplificata, descritta come chiosco bar di proprietà della moglie, con conseguente autorizzazione a rientrare presso l'abitazione alle ore 01.00. Il provvedimento aveva valorizzato il fatto che l'interessato aveva commesso un delitto di spaccio di stupefacenti il 10 febbraio 2022 e che la società datrice di lavoro aveva capitale sociale minimo, sebbene risultasse dichiarato un capitale di euro 1.000, ed era intestata alla moglie. Il ricorrente aveva denunciato mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il richiamo al reato del 2022 fosse illogico perché proprio quel delitto era alla base dell'affidamento in prova e contestando la valutazione negativa della società, deducendo che il capitale sociale costituisse una garanzia per eventuali creditori e che l'intestazione alla moglie evidenziasse il carattere familiare dell'attività. Nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente, tramite il nuovo difensore e procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione proposta nel giudizio di legittimità determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinuncia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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