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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6787/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma dell'appello che aveva condannato l'imputato per il delitto di occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Due principali motivi: (1) violazione di legge e nullità dell'ordinanza del GUP per carenza di motivazione nella disposizione di acquisizione documentale (visura camerale), rilevando che nel giudizio abbreviato il giudice non avrebbe potuto integrare il compendio probatorio per la ricostruzione dei fatti; (2) vizio di contraddittorietà della motivazione: l'assoluzione in appello di un coimputato (Mercurio) e la produzione di documenti relativi a periodi precedenti (2005-2010) renderebbero illogica e contraddittoria la condanna per i periodi contestati (2011-2015), inoltre era emerso che parte della documentazione era stata consegnata da altro coimputato (Del Fino) alla Guardia di Finanza nel 2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e dichiarato manifestamente infondati entrambi i motivi. Sul primo motivo, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, anche nel giudizio abbreviato, il giudice può disporre l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., compresa l'acquisizione di elementi necessari per la ricostruzione storica del fatto e per l'attribuzione all'imputato, purché tali acquisizioni siano necessarie per la decisione e non esplorino itinerari probatori estranei allo stato degli atti. I giudici hanno ritenuto legittima e motivata l'acquisizione della visura camerale come necessaria per stabilire l'attribuibilità della condotta all'amministratore e per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che la motivazione della condanna è coerente: è stato dimostrato che l'imputato fu amministratore di diritto fino al 27/03/2014 e amministratore di fatto successivamente, che la società ha prodotto redditi fino al 2013, che parte della documentazione contabile era stata occultata e che la Guardia di Finanza ha ricevuto solo documentazione parziale; attraverso controlli incrociati e acquisizione di fatture presso terzi è stata ricostruita la produzione di reddito e l'occultamento riferibile al periodo di contestazione. Il ricorso è stato dunque rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte conferma che l'occultamento delle scritture contabili obbligatorie (fatture) integra il reato previsto da tale norma quando idoneo a consentire l'evasione d'imposta.

  • art. 441 comma 5 cod. proc. pen.

    Il potere officioso del giudice di ordinare integrazioni probatorie nel giudizio abbreviato può estendersi anche alla ricostruzione storica del fatto e alla sua attribuibilità, purché le acquisizioni siano necessarie per la decisione e non escano dagli elementi posti dalle parti.

  • art. 125 cod. proc. pen. (comma 3 richiamato)

    Richiamata nella doglianza difensiva come norma che impone motivazione adeguata degli atti; la Corte ha ritenuto però che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse sufficiente in relazione alla necessità degli atti acquisiti.

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi sollevati infondati alla luce del consolidato orientamento sulla possibilità di integrazione probatoria nell'abbreviato e della congruità della motivazione sulla responsabilità dell'imputato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di motivazione del ricorso in cassazione; il ricorso è stato comunque esaminato nei limiti richiesti e rigettato.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., integrazioni probatorie necessarie anche riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuzione della responsabilità all'imputato, purché non si esplorino itinerari probatori del tutto estranei agli atti delle parti.
  • La mera domanda di abbreviazione del processo non cristallizza il materiale probatorio: l'imputato non ha un diritto a essere giudicato esclusivamente sulla base dello stato degli atti al momento della richiesta del rito.
  • L'occultamento di documenti contabili obbligatori (fatture, scritture) è integrativo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 quando dalle verifiche e dai controlli incrociati emerga che la documentazione era esistente ma è stata sottratta o non esibita con l'intenzione di ostacolare la ricostruzione del reddito.
  • L'assoluzione o la diversa posizione di un coimputato non determina automaticamente la caduta della responsabilità di un altro imputato: la responsabilità va valutata sulla base delle prove specifiche relative a ciascun soggetto e sulla ricostruzione complessiva svolta dal giudice.
  • La condizione di amministratore di diritto o di fatto incide sulla responsabilità per obblighi societari e fiscali: l'accertamento della qualità soggettiva (amministratore di fatto vs. formale) è decisivo per l'attribuzione degli obblighi di conservazione delle scritture.

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