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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29361/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata su: (i) mancata sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti (omessa dichiarazione e occultamento/distruzione delle scritture contabili), con la tesi che il ricorrente fosse mero prestanome, non coinvolto nella gestione e privo di documentazione o firma di scritture contabili; (ii) vizio di motivazione e travisamento delle deduzioni difensive, in particolare rispetto all'affermazione di "irreperibilità" e alla valutazione delle prove (si lamenta che le ammissioni contestate non dimostrerebbero dolo o consapevolezza di condotte delittuose).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollevati siano censure di merito e non deducibili in cassazione, richiamando il principio della "doppia conforme" tra primo e secondo grado e la limitazione del sindacato di legittimità sulle questioni di valutazione probatoria. La sentenza di appello, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando estinto per prescrizione il reato relativo all'anno d'imposta 2011 (capo X) e rideterminando il trattamento sanzionatorio, è stata confermata nei restanti aspetti: il ricorrente è ritenuto responsabile dei reati di occultamento/distruzione delle scritture contabili e di omessa dichiarazione (per l'anno 2012) in concorso con ROSSI Sergio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    "risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico ... anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti ... agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole"

    La Corte applica il principio secondo cui chi concorre al fatto può rispondere anche se non animato dal dolo specifico, quando è consapevole dell'intento criminoso di altri e fornisce un contributo materiale o formale.

  • Giurisprudenza di legittimità - principio della "doppia conforme" (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019)

    "la sentenza di appello ... si salda con quella di primo grado ... le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale"

    La Corte ritiene legittimo limitare il controllo in cassazione quando primo e secondo grado adottano motivazioni concordanti: in tali ipotesi il sindacato di legittimità è circoscritto ai vizi formali rilevanti (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).

  • Giurisprudenza di legittimità - limiti del sindacato di motivazione (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021)

    "non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà ..."

    Le critiche che si limitano a richiedere una rivalutazione della prova o una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili in cassazione; è necessario dimostrare vizi motivazionali gravi e specifici.

  • Giurisprudenza su responsabilità amministratore prestanome (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018)

    "l'amministratore di una società risponde ... quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome ... la semplice accettazione della carica attribuisce ... doveri di vigilanza e controllo ..."

    La Corte conferma che l'accettazione della carica comporta obblighi di vigilanza: il mero ruolo formale non esclude responsabilità penale per omissioni che consentono il compimento dei reati tributari da parte di altri.

Massime di principio

  • L'accettazione formale della carica di amministratore comporta doveri di vigilanza e controllo: chi accetta l'incarico può essere ritenuto penalmente responsabile per omissioni rilevanti anche se "prestanome".
  • In caso di concorso di persone, ai sensi dell'art. 110 c.p., è sufficiente la consapevolezza dell'intento criminoso altrui e il contributo alla realizzazione del fatto perché si configuri responsabilità, anche se non sussiste il dolo specifico personale.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove se primo e secondo grado sono concordi (cd. "doppia conforme"): il ricorso che prospetta solo una diversa valutazione delle prove è inammissibile.
  • Ammissioni rese dall'imputato (es. in interrogatorio) possono avere forte rilevanza probatoria se collegate ad altri elementi concreti che dimostrano consapevolezza e partecipazione alla gestione.
  • La prescrizione può estinguere singoli reati/periodi d'imposta; in appello può essere dichiarata l'estinzione di reati per determinati anni anche se restano contestazioni per altri periodi.
  • In situazioni analoghe il soggetto formalmente titolare di cariche societarie dovrebbe documentare atti di effettiva estraneità (es. deleghe, dinieghi, comunicazioni formali) e gli eventuali tentativi di controllo svolti per difendersi efficacemente in giudizio.

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