Cassazione Penale, Ordinanza n. 11860/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva. Con il primo motivo ha denunciato mancanza di motivazione, sostenendo che il giudice di appello avrebbe confermato la responsabilità penale senza un adeguato vaglio delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione, ma la censura è stata ritenuta in parte generica, per indeterminatezza e mancata specificazione degli elementi di dissenso rispetto alla motivazione impugnata, e in parte meramente reiterativa della diversa ricostruzione in fatto già proposta col primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e degli elementi probatori, attività preclusa al giudice di legittimità. Il secondo motivo è stato considerato in parte generico, perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e in parte sovrapponibile al primo, poiché riproponeva la medesima alternativa lettura dei fatti. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare puntualmente gli elementi posti a base della censura; in difetto, il ricorso è generico e inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio per ottenere una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- La deduzione di vizio di motivazione non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, poiché il controllo di legittimità non sostituisce il giudizio di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nella parte in cui contesta la decisione impugnata: deve indicare con precisione i passaggi motivazionali censurati e le ragioni del dissenso.
- La riproposizione di censure già formulate in termini meramente fattuali, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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