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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28971/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per ricettazione, lamentando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché la Corte di appello non avrebbe chiarito quali specifici automezzi fossero nella disponibilità del De Micheli e quale fosse la sua consapevolezza della provenienza illecita; 2) eccessiva quantificazione della pena rispetto al reale apporto personale del ricorrente nella commissione dei reati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e privo della specificità necessaria, confermando che la sentenza di merito aveva adeguatamente motivato la responsabilità del ricorrente valorizzando conversazioni intercettate e riscontri degli appostamenti della polizia giudiziaria, che dimostravano la partecipazione del De Micheli al gruppo criminale, la disponibilità diretta di almeno un mezzo (spostato di notte) e la consapevolezza della provenienza delittuosa. Il secondo motivo, relativo alla pena, è stato considerato manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva inflitto la pena nei minimi edittali, applicando attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e valutando la gravità e il contesto criminogeno. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Gli artt. indicati disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso deve indicare con specificità i vizi di motivazione o la violazione di legge. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo della necessaria specificazione dei vizi.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    convertito dalla L. n. 176 del 2020

    Norma che ha introdotto/definito la disciplina sulla trattazione scritta in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; qui il giudizio si è svolto secondo tale procedura.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U)

    Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar, Rv. 263715)

    Principio secondo cui le valutazioni del giudice di merito sulle intercettazioni e sul loro contenuto sono sindacabili in Cassazione solo se fondate su criteri interpretativi inaccettabili o scorretti; la Corte ha richiamato questo principio per respingere le censure sul contenuto delle conversazioni.

  • Pronunce interne richiamate

    Corte d'appello di Roma, sent. 25/01/2019; Cass. Sez. 2, n. 8827 del 04/04/2021

    Richiami processuali alla vicenda: la sentenza di annullamento con rinvio aveva richiesto chiarimenti sulla posizione di De Micheli; la Corte d'appello, alla prova del rinvio, ha fornito la motivazione ritenuta sufficiente dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione che si limiti a denunce generiche di insufficiente motivazione senza individuare con precisione il vizio è inammissibile.
  • La mancata indicazione del singolo bene illecito nella disponibilità dell'imputato non annulla automaticamente la responsabilità se esistono elementi probatori specifici (intercettazioni, appostamenti, comportamenti notturni) che dimostrano disponibilità e consapevolezza della provenienza illecita.
  • Le conversazioni intercettate sono valutate dal giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo quando la loro interpretazione si fonda su criteri inaccettabili o applicati scorrettamente.
  • L'accertamento della consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunto da circostanze come lo spostamento clandestino notturno e le modalità di occultamento, non necessariamente da una dichiarazione esplicita.
  • Le censure sul quantum della pena sono difficilmente ammesse in Cassazione se la motivazione della pena mostra una valutazione congrua (es. applicazione dei minimi edittali e delle attenuanti), salvo vizio motivazionale concreto e specifico.
  • Il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; la Cassazione può quantificare tale somma.

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