Cassazione Civile, Ordinanza n. 23438/2025 del 17/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Un ente locale aveva espropriato per pubblica utilità un fondo di mq. 7802 di comproprietà privata, liquidando un'indennità provvisoria; nel giudizio di opposizione alla stima la Corte d'appello aveva prima riconosciuto un valore più elevato del terreno, poi, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva nuovamente ridotto la valutazione al valore di zona F del PRG, ritenendo che il PIRP e il relativo accordo di programma non avessero prodotto un mutamento dello strumento urbanistico generale. I proprietari ricorrevano in cassazione deducendo, con un primo motivo, travisamento della consulenza tecnica e delle prove documentali, nonché violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che l'accordo di programma PIRP costituiva una variante conformativa del PRG e aveva imposto una nuova zonizzazione dell'area, non mera localizzazione di opera pubblica; con un secondo motivo denunciavano nullità della sentenza e vizio di motivazione per mancata spiegazione del percorso logico seguito nel negare efficacia conformativa e derogatoria al PIRP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse erroneamente escluso l'efficacia dell'accordo di programma ratificato, qualificandolo come privo di incidenza sul PRG, senza verificare in concreto se esso avesse già determinato una variante urbanistica e quale fosse la effettiva classificazione dell'area al momento del decreto ablativo. La Corte ha ribadito che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi dipende dagli effetti sostanziali dell'atto di pianificazione e non dalla sua collocazione nominale, e che, se l'accordo di programma comporta variazione degli strumenti urbanistici, esso può incidere sulla stima dell'indennità. Il rinvio è stato disposto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
vengono richiamati come norme che consentono di denunciare in cassazione violazioni di legge, vizi processuali e nullità della sentenza.
richiamato come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove.
richiamato come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove e del travisamento probatorio.
richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio.
richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio.
richiamato nella prospettiva della disciplina urbanistica ed espropriativa rilevante per la stima.
art. 37, comma 3, d.P.R. 327/2001
richiamato come norma incidente sulla determinazione dell'indennità di esproprio.
art. 15, comma 4, L.R. Puglia 20/2001
richiamato come disciplina regionale in tema di pianificazione urbanistica.
art. 3 NTA PIRP Cerulli
richiamato come regola urbanistica del piano PIRP applicato al caso concreto.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
richiamato quale requisito della motivazione della sentenza.
richiamato quale norma sulla motivazione della decisione.
richiamato per affermare che l'accordo di programma che comporti variazioni urbanistiche, una volta ratificato dal consiglio comunale, produce effetti variativi sugli strumenti urbanistici.
Massime di principio
- In materia di indennità di espropriazione, la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi dipende dagli effetti sostanziali dell'atto di pianificazione e non dalla sua sola qualificazione nominale o dalla collocazione nello strumento urbanistico.
- Se un accordo di programma, ratificato dall'organo competente, comporta variazioni degli strumenti urbanistici, esso può integrare una variante urbanistica rilevante ai fini della stima del bene espropriato.
- Il giudice di merito, investito della determinazione dell'indennità, deve verificare in concreto la destinazione urbanistica effettiva dell'area al momento dell'esproprio e non può arrestarsi alla mera affermazione che un piano attuativo non abbia inciso sul PRG senza esaminare l'efficacia variativa dell'accordo di programma.
- Quando la valutazione del valore del fondo dipende dalla sua classificazione urbanistica, il giudice deve motivare specificamente perché ritiene applicabile una certa zonizzazione e non può omettere l'esame delle prove documentali decisive sul punto.
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