Cassazione Civile, Ordinanza n. 26805/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un atto notarile del 22.3.2004, qualificato come atto ricognitivo di servitù perpetua di uso esclusivo e calpestio su un lastrico solare di copertura di proprietà della società attrice. La società proprietaria del lastrico ha agito per farne dichiarare la nullità o l'annullamento, chiedendo anche la restituzione del bene e il risarcimento dei danni per occupazione, infiltrazioni e limitazioni all'uso della porzione di lastrico e del locale sottostante. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello la decisione è stata riformata e le domande sono state respinte. In Cassazione, il primo ricorso della società è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la Corte ha ritenuto, erroneamente, che un diverso giudicato di usucapione avesse attribuito alla controparte la proprietà dell'intero lastrico solare. Con il ricorso per revocazione la società ha dedotto errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che il precedente giudizio di usucapione riguardava solo una distinta porzione del lastrico, mentre il giudizio definito con la sentenza revocanda aveva ad oggetto anche un'altra porzione non coperta da quel giudicato. Nella fase rescissoria ha riproposto i cinque motivi originari: violazione degli artt. 832, 1418, 1027, 1028 e 1065 c.c.; illogicità della motivazione; omessa pronuncia su eccezioni di nullità; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'estensione della servitù; erronea interpretazione dell'atto costitutivo della servitù. La Corte ha ritenuto effettivamente sussistente l'errore di fatto sulla portata del giudicato di usucapione e ha quindi revocato la sentenza n. 5975/2024. Nel merito rescissorio ha accolto i primi tre motivi solo nei limiti in cui la motivazione d'appello era errata nel ritenere che la funzione di copertura fosse una facoltà del proprietario del lastrico, ma ha confermato il dispositivo di rigetto della domanda di nullità, correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.: l'atto del 2004 non ha svuotato integralmente il contenuto della proprietà perché sono rimaste al proprietario alcune utilità, in particolare luce e aria per il locale sottostante tramite lucernari e finestre laterali; il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti infondati.
La decisione
La Corte ha accolto la domanda di revocazione per errore di fatto e, nella successiva fase rescissoria, ha esaminato i motivi del ricorso originario. Ha riconosciuto che la Corte precedente aveva errato nel ritenere che il giudicato di usucapione coprisse l'intero lastrico solare, mentre riguardava solo una porzione distinta. Tuttavia, dopo la correzione della motivazione della sentenza d'appello, ha ritenuto infondati o comunque non idonei a determinare la cassazione i motivi sostanziali: ha escluso che vi fosse una totale ablazione delle facoltà proprietarie e ha confermato il rigetto delle domande della società proprietaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.
L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti o documenti di causa.
Nel ricorso per cassazione introdotto dopo la riforma del 2022 è richiesta la chiara esposizione dei fatti essenziali alla illustrazione dei motivi.
Nel ricorso per revocazione deve essere indicato il motivo della revocazione.
La proprietà attribuisce il godimento e la disposizione del bene entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento; è richiamato per escludere che l'atto abbia azzerato ogni facoltà del proprietario.
La nullità è invocata per contrarietà a norma imperativa o per impossibilità dell'oggetto.
La servitù prediale è un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo.
L'utilità della servitù deve riguardare il fondo dominante e non risolversi nell'attribuzione di tutte le facoltà proprietarie.
Nel dubbio l'estensione della servitù va interpretata nel senso del minor aggravio del fondo servente; la Corte esclude la sua applicazione per mancanza di dubbio interpretativo, secondo l'apprezzamento della sentenza impugnata.
La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto.
Sono stati richiamati i diversi vizi di legittimità dedotti nel ricorso originario.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste quando la Corte di cassazione fonda la decisione su una percezione erronea e decisiva di un dato risultante dagli atti, purché l'errore non riguardi un punto controverso ma una pura falsa rappresentazione del contenuto processuale.
- Nel giudizio di revocazione della sentenza di cassazione, la fase rescindente richiede un giudizio controfattuale: occorre verificare se, emendato l'errore, la decisione resti o meno sorretta dalla propria base logico-giuridica.
- Una servitù prediale non può essere utilizzata per attribuire al titolare del fondo dominante tutte le facoltà proprie della proprietà; se il negozio si limita a comprimere il godimento del fondo servente senza svuotarlo integralmente, non ricorre necessariamente la nullità per violazione dell'art. 832 c.c.
- Nell'interpretazione di un atto costitutivo di servitù, la Corte non può sostituire una diversa lettura del testo a quella adottata dal giudice di merito se non vengono specificamente censurati i criteri interpretativi applicati.
- Il criterio del minor aggravio del fondo servente di cui all'art. 1065 c.c. opera solo in presenza di un effettivo dubbio sull'estensione della servitù; se il giudice di merito ritiene univoco il dato interpretativo, la doglianza che prospetta una lettura alternativa tende a risolversi in una richiesta di riesame del merito.
- La correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. consente di mantenere fermo il dispositivo quando l'errore concerne il ragionamento giuridico ma non il risultato finale conforme a diritto.
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