Cassazione Penale, Sentenza n. 38445/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 29/04/2025 che, dopo aver sospeso l'ordine di demolizione, aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto su tre profili: (1) violazione dei criteri di graduazione dell'esecuzione — l'ordinanza avrebbe contraddittoriamente ritenuto l'immobile a priorità di demolizione per rischio frana R3 e al contempo che il pericolo non sussisterebbe in base a relazione geologica; (2) erronea valutazione della consistenza e della volumetria delle opere oggetto di condono (condono ex legge n. 724/1994 e ex legge n. 47/1985), con addebito di sommatoria indebita delle volumetrie e di superamento del limite di 750 mc mentre, secondo il ricorrente, la somma sarebbe di 586 mc; (3) illegittimità della ritenuta improcedibilità delle istanze di condono per effetto della realizzazione di nuove opere successive alla presentazione delle domande di condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: (i) le direttive interne della Procura generale sulla graduazione delle demolizioni non sono vincolanti per il giudice; il Tribunale ha correttamente qualificato l'area come R3 a rischio elevato frana (PSAI 2015) e, in forza del divieto assoluto di carico urbanistico, ha considerato l'immobile prioritario per la demolizione; (ii) la valutazione sulla atomizzazione delle istanze di condono è corretta: le plurime istanze sono state considerate artifizio volto a frazionare un unico manufatto e a eludere i limiti di volumetria; (iii) il calcolo della volumetria ha evidenziato il superamento del limite di 750 mc previsto per il cosiddetto secondo condono (L. 724/94), ancor tenendo conto delle opere anteriori; (iv) gli ampliamenti successivi alla presentazione delle istanze (e dopo i termini di legge) costituiscono una ripresa dell'abuso edilizio: opere realizzate dopo la fotografia della situazione al momento della domanda non sono condonabili e possono integrare nuovo reato; di conseguenza i titoli in sanatoria rilasciati risultano illegittimi e l'ordine di demolizione si estende all'intero manufatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Norma richiamata quale motivo di ricorso per vizio della motivazione; la Corte ha valutato la censura come infondata e non ha ravvisato contraddittorietà o travisamento dei fatti tali da integrare il vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e).
legge n. 724/1994 (secondo condono)
Il giudice ha applicato i limiti e i principi del secondo condono, ritenendo che la somma dei volumi pertinenti al medesimo manufatto possa portare al superamento del limite di 750 mc e che non è ammesso il frazionamento artificioso delle istanze per eludere tale limite.
legge n. 47/1985 (primo condono)
Sebbene il primo condono non prevedesse un limite volumetrico analogo, la Corte ha ritenuto che gli ampliamenti successivi alla domanda (e dopo i termini) incidono sulla possibilità di sanatoria: le opere realizzate successivamente possono rendere illegittimo il condono richiesto originariamente.
Disposizioni di attuazione del PSAI, art. 42
art. 42 delle disposizioni di attuazione del p.s.a.i.
La Corte ha interpretato che i vincoli del PSAI (piano stralcio per l'assetto idrogeologico) approvati con delibera regionale sono vincoli non nuovi ma aggiornamento di rischi preesistenti e pertanto opponibili anche alle opere abusive realizzate ante 2015; ciò esclude la possibilità di sanatoria per fabbricati incompatibili con la classificazione R3.
Delibera Giunta regionale Campania n. 466 del 21 ottobre 2015 (approvazione PSAI)
delibera della Giunta regionale n. 466 del 21 ottobre 2015
Riferimento amministrativo che ha validato il PSAI; la Corte lo utilizza per confermare che l'adozione del PSAI ha introdotto vincoli impeditivi alla sanatoria degli immobili ricadenti in zona R3.
Massime di principio
- La classificazione del territorio nel piano per l'assetto idrogeologico (PSAI) come zona R3 a rischio elevato preclude, se l'immobile è incompatibile con tale rischio, la concessione di sanatorie anche per abusi anteriori all'adozione del piano.
- Le direttive interne della Procura o di altri uffici circa la priorità delle demolizioni sono meramente organizzative e non vincolano il giudice penale nella valutazione della priorità di esecuzione.
- Non è ammesso il frazionamento artificioso delle richieste di condono volto a eludere limiti sostanziali (es. limite volumetrico): il giudice valuta la situazione di fatto nella sua globalità e può aggregare le interventi funzionalmente collegati.
- Le opere eseguite successivamente alla presentazione dell'istanza di condono o dopo i termini stabiliti dalla legge non sono normalmente sanabili e possono costituire una reiterazione dell'abuso, con effetti negativi sulla validità di eventuali permessi in sanatoria e con possibile integrazione di nuovo reato.
- L'ordine di demolizione, se motivato per un manufatto unico risultante da prosecuzioni illecite dei lavori, può estendersi all'intero edificio anche se parti erano state oggetto di domande o titoli distinti.
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