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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14987/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava la violazione di legge (art. 521, comma 1, e art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) per aver subito, in appello, la riqualificazione del reato originario (da tentata truffa a tentata rapina impropria aggravata dalla riunione di più persone) che comportava una diversa e più grave competenza per materia, la quale avrebbe dovuto spettare al tribunale in composizione collegiale. Poiché il giudizio di primo grado si era svolto davanti al giudice monocratico, la difesa sosteneva la nullità assoluta della sentenza di primo grado per incompetenza funzionale del giudice e invocava l'applicazione delle disposizioni (tra cui art. 33-bis/33-octies cod. proc. pen.) che impongono la devoluzione della questione al giudice collegiale o la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio sia la sentenza della Corte d'appello di Napoli (09/05/2025) sia la sentenza di primo grado del Tribunale monocratico (01/07/2024). Il Collegio ha seguito l'orientamento maggioritario secondo cui, quando in appello il fatto venga riqualificato in termini più gravi così da rientrare nella competenza del tribunale collegiale e l'eccezione di incompetenza venga proposta, va disposta l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale competente (nel provvedimento indicato: Procura del Tribunale di Noia). La motivazione sottolinea la tutela del diritto di difesa e l'applicazione dell'art. 33-octies, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo che la riqualificazione in sede di appello non possa sanare la mancata celebrazione del giudizio dinanzi all'organo collegiale.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla formulazione dei motivi in cassazione (limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.). Viene citato per segnalare che il ricorso è stato proposto nei limiti procedurali previsti.

  • art. 521, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza della difesa in rapporto alla violazione di legge; contestualmente valutato insieme ad altre norme sul potere di riqualificazione in appello.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice d'appello possa dare al fatto una definizione giuridica più grave purché non sia superata la competenza del giudice di primo grado. La Corte precisa che tale disciplina riguarda la distribuzione dei processi tra uffici giudiziari e non può sanare la violazione delle regole sulla ripartizione delle attribuzioni tra giudice monocratico e collegiale quando la riqualificazione fa venir meno le garanzie difensive.

  • art. 33-bis / art. 33-octies, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte dà rilievo all'art. 33-octies, comma 1, (richiamato dalla difesa come art. 33-bis) interpretandolo in senso estensivo: la norma impone protezioni specifiche in caso di violazione delle regole sulla ripartizione delle attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale. Ne consegue che, quando la riqualificazione in appello determina la perdita della competenza del giudice monocratico, deve disporsi l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa dinanzi all'organo collegiale.

  • art. 24 (Costituzione) e coordinamento con art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel confronto interpretativo: dall'interpretazione coordinata della norma costituzionale sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la Corte ricava che la mera riqualificazione in appello non può eliminare il vulnus derivante dall'originaria attribuzione del processo a un giudice incompetente per composizione, poiché ciò lede garanzie difensive fondamentali.

Massime di principio

  • Se in appello il giudice riqualifica il fatto in termini più gravi tale da rientrare nella competenza del tribunale collegiale, e la difesa eccepisce l'incompetenza, la Cassazione tende ad annullare senza rinvio le sentenze di primo grado e d'appello e a trasmettere gli atti al pubblico ministero per la celebrazione del giudizio nella corretta composizione.
  • La possibilità per il giudice d'appello di dare una definizione giuridica più grave (art. 597, co. 3) non vale a sanare automaticamente la violazione delle regole di ripartizione delle competenze interne allo stesso ufficio giudiziario quando questa incide sulle garanzie difensive; la riqualificazione non può sostituire il contraddittorio davanti all'organo collegiale.
  • La tutela del diritto di difesa e la necessità del contraddittorio in composizione collegiale sono principi che possono prevalere sull'efficienza processuale: quando la riqualificazione toglie la competenza al giudice monocratico, va favorita la ripetizione del giudizio nella composizione corretta.
  • È importante per la difesa sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza (anche con il ricorso per cassazione dopo la riqualificazione in appello) per consentire alla Cassazione di pronunciare l'annullamento senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti.
  • Esiste un orientamento giurisprudenziale minoritario che ammette la riqualificazione in appello senza annullamento della sentenza di primo grado quando non venga superata la competenza del giudice di primo grado; tuttavia, la tendenza prevalente dà priorità alla garanzia difensiva e alla procedimentalità corretta.

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