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Sentenza

Sentenza n. 6651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti della gara relativa al lotto n. 5, con particolare riferimento alla composizione e alle modalità operative della commissione giudicatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, quarta classificata nella graduatoria del lotto n. 5, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la doglianza relativa alla violazione del principio del collegio perfetto. Secondo l’appellante, in numerose sedute riservate dedicate all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche avrebbe partecipato soltanto una parte dei tre componenti prescritti dalla lex specialis. La ricorrente sosteneva inoltre che l’attività di analisi fosse strettamente connessa alla valutazione delle offerte e non potesse essere svolta in assenza della composizione integrale della commissione. Sono stati contestati anche la sottoscrizione dei verbali da parte di commissari assenti alle singole sedute, la sottoscrizione dei verbali relativi alle sedute svolte mediante collegamento da remoto e l’assenza, nei verbali, della data e del luogo di sottoscrizione e formazione.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha distinto tra attività valutative, che devono essere svolte dal plenum della commissione giudicatrice, e attività preparatorie, istruttorie o strumentali, che possono essere compiute anche in assenza episodica di un componente, purché siano successivamente verificabili e siano effettivamente acquisite, controllate e condivise dalla commissione nella sua composizione completa. Nel caso concreto non vi era stata una delega stabile e sistematica di funzioni valutative a singoli commissari, ma soltanto l’assenza episodica di alcuni componenti in talune sedute. Le attività svolte in tali sedute avevano natura istruttoria e non valutativa. Inoltre, la commissione aveva potuto verificarle e recepirle nelle successive sedute plenarie e nella fase di valutazione collegiale. La partecipazione da remoto è stata ritenuta equivalente alla presenza fisica. La censura relativa alla valutazione individuale delle offerte non risultava proposta in primo grado e, comunque, il disciplinare prevedeva una fase di valutazione individuale seguita dall’attribuzione collegiale dei punteggi. La sottoscrizione cumulativa dei verbali da parte di commissari non presenti a tutte le sedute verbalizzate è stata ritenuta riferibile alle sole sedute cui essi avevano partecipato, senza valore certificativo per le altre. Le carenze relative all’indicazione della data e del luogo di sottoscrizione dei verbali sono state considerate meramente estrinseche e non idonee a compromettere la certezza delle attività verbalizzate. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    il giudizio nelle materie indicate dal comma 1 viene “comunque definito con sentenza in forma semplificata”

    La controversia in materia di procedure di affidamento è stata definita con sentenza in forma semplificata.

  • art. 21 del Disciplinare di gara

    in una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi

    La clausola attribuisce alla commissione l’attività di esame, valutazione e assegnazione dei punteggi, senza impedire che attività meramente istruttorie siano svolte in assenza episodica di un componente, purché restino riferibili al collegio e siano successivamente acquisite alla valutazione collegiale.

Massime di principio

  • La commissione giudicatrice di una gara è un collegio perfetto: le operazioni propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri di massima e la valutazione delle offerte, devono essere svolte dalla commissione nella sua composizione integrale e non possono essere delegate stabilmente a singoli componenti o sottocommissioni.
  • Il principio di collegialità non impedisce che singoli componenti svolgano attività preparatorie, istruttorie o strumentali in assenza episodica di altri commissari, purché tali attività siano, in astratto, verificabili successivamente dal plenum e, in concreto, siano controllate, condivise e recepite dalla commissione nella composizione completa.
  • La distinzione tra attività istruttoria e attività valutativa deve essere verificata in concreto: l’assenza di un componente è compatibile con le prime, ma non con l’esercizio autonomo e definitivo delle seconde.
  • La partecipazione di un commissario a una seduta mediante collegamento da remoto equivale alla presenza fisica quando consente la partecipazione effettiva alle attività collegiali svolte nella seduta.
  • La sottoscrizione cumulativa di verbali relativi a più sedute non certifica necessariamente la presenza del sottoscrittore a ogni singola seduta, potendo essere ragionevolmente riferita alle sole sedute alle quali egli abbia partecipato, se il contenuto complessivo dei verbali consente tale ricostruzione.
  • Le irregolarità meramente estrinseche del verbale, come l’omessa indicazione del luogo o della data di sottoscrizione, non determinano l’illegittimità degli atti di gara se non compromettono la certezza, anche temporale, delle attività effettivamente verbalizzate.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCommissione giudicatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiConcorrenza ed evidenza pubblica

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