Ordinanza n. 2142/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di approvazione di una proposta di Piano Urbanistico Attuativo per il recupero di un insediamento edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma e, in via cautelare, la sospensione degli effetti. Il ricorso originario era diretto, tra gli altri atti, contro il provvedimento del dirigente del settore tecnico comunale che aveva respinto l'istanza di approvazione di una proposta di Piano Urbanistico Attuativo presentata ai fini del recupero, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/1985 e dell'art. 23, commi 4, 5 e 6, della legge regionale campana n. 16/2004, di un insediamento denominato nel testo in forma oscurata. Le appellanti hanno inoltre dedotto la rilevanza di giudizi proposti o da proporre dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per contestare nei loro confronti la legittimità della confisca penale del complesso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti le condizioni per una favorevole delibazione. Sulla base delle pronunce giurisdizionali depositate, ha giudicato verosimile che la confisca penale dell'intero complesso edilizio, disposta a seguito dell'accertamento dell'abusività dell'opera e dell'assenza di destinazione turistico-ricettiva, fosse divenuta definitiva il 15 febbraio 2024 e fosse opponibile ed efficace nei confronti delle società appellanti. Tale circostanza rendeva allo stato non favorevolmente valutabile il tentativo delle società di rientrare nella disponibilità del compendio per riacquistare la legittimazione alla presentazione del piano urbanistico attuativo. Le deduzioni relative ai procedimenti davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono state rimesse alla fase di merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 24 novembre 2026 per la decisione definitiva. Le appellanti sono state condannate a rifondere al Comune le spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello, sulla quale il Consiglio di Stato ha pronunciato respingendo l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
Richiamato quale fondamento normativo dell'istanza di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo per il recupero dell'insediamento edilizio.
art. 23, commi 4, 5 e 6, legge regionale Campania n. 16/2004
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della proposta di Piano Urbanistico Attuativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado non può essere concessa quando, sulla base delle pronunce giurisdizionali acquisite, risulti verosimile l'esistenza di un provvedimento penale definitivo opponibile all'appellante che incida sulla sua disponibilità o legittimazione rispetto al bene oggetto dell'intervento urbanistico.
- La definitività e l'opponibilità della confisca penale dell'intero complesso edilizio possono costituire, nella valutazione cautelare, un elemento idoneo a escludere allo stato la legittimazione del privato a pretendere l'approvazione di un piano urbanistico attuativo finalizzato al recupero del compendio.
- Le questioni relative alla possibile incidenza di procedimenti ancora pendenti o proponibili davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla legittimità della confisca possono essere riservate alla fase di merito quando non consentano una favorevole delibazione cautelare immediata.
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