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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7973/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per violazione degli artt. 495, comma 2 e comma 4, c.p.p., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, deducendo l'illegittimità dell'ordinanza del 15/09/2021 con cui il Tribunale aveva revocato l'ammissione dei testimoni indicati dalla difesa (ritenendoli "superflui") ritenendo che tale revoca, priva di adeguata motivazione comparativa, avesse leso il diritto di difesa e la parità delle armi. In sostanza Rao sosteneva che la decisione di dichiarare superflue le prove difensive non era supportata da motivazione e contrastava con precedenti provvedimenti (ad es. ordine di accompagnamento coattivo) e che la revoca non poteva fondarsi su elementi relativi all'istruttoria ancora non esaurita.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La Corte ha confermato che il giudice può revocare, ai sensi dell'art. 495, comma 4, c.p.p., l'ammissione di prove già ammesse quando esse risultino superflue o non più utili alla luce delle risultanze della parziale istruttoria dibattimentale, anche in relazione al principio di ragionevole durata del processo. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale e della Corte di appello: gli accertamenti dell'agenzia investigativa e i documenti acquisiti (e la sparizione dal territorio nazionale del presunto conducente indicato dall'imputato) rendevano dirimente la questione e dimostravano la superfluità dei testi richiesti. La Cassazione ha inoltre affermato che la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato non inficia la valutazione sulla durata e l'effettività della giustizia. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese a favore della parte civile Darag Italia S.p.A., liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 4)

    Il diritto dell'imputato ad ammettere prove a discarico (comma 2) si coordina col potere del giudice, durante il dibattimento, di revocare l'ammissione di prove che risultino "superflue" (comma 4). La revoca può essere pronunciata anche dopo l'espletamento parziale dell'istruttoria quando, raffrontata con il materiale probatorio acquisito, la prova non appaia più decisiva o utile; il giudice deve motivare la revoca e la motivazione va valutata in rapporto alle risultanze probatorie raccolte.

  • art. 190 cod. proc. pen. (comma 1)

    Richiamato per evidenziare che all'inizio del dibattimento il giudice opera in condizioni di "verginità conoscitiva" e può non ammettere solo prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti; tale limite è più restrittivo rispetto al potere esercitabile successivamente nel corso del dibattimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto compatibile la revoca motivata delle prove con l'art. 111, purché la decisione sia adeguatamente motivata e congruamente rapportata alle risultanze probatorie.

  • art. 6 CEDU (comma 3, lett. d)

    La norma sul diritto di "parità delle armi" è stata richiamata come parametro sovranazionale: la revoca delle prove della difesa integra violazione se priva della motivazione circa la loro superfluità; se invece correttamente motivata e congruente con il materiale probatorio, non costituisce violazione.

Massime di principio

  • Il giudice può revocare, anche durante il dibattimento, l'ammissione di prove già ammesse quando, alla luce delle risultanze parziali, quelle prove risultino non più decisive o non più utili; la valutazione tiene conto del materiale probatorio raccolto e del principio di ragionevole durata del processo.
  • La revoca dell'ammissione dei testi difensivi deve essere adeguatamente motivata: in mancanza si configura una nullità/interferenza sul diritto di "difendersi provando" e sulla parità delle armi; se la motivazione è congrua e logicamente collegata alle emergenze probatorie, la censura sarà respinta.
  • La fase processuale incide sul potere del giudice: il controllo sulle prove all'inizio del dibattimento è più limitato (solo prove manifestamente superflue o vietate possono essere escluse), mentre dopo l'espletamento parziale dell'istruttoria il potere di revoca è più ampio.
  • La rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato non impedisce al giudice di considerare, a fini di revoca delle prove, anche il rispetto della ragionevole durata del processo e l'effettività della giustizia.
  • In situazioni analoghe, la parte che si ritenga lesa da una revoca delle prove dovrebbe: (a) contestare specificamente l'insufficienza della motivazione in sentenza; (b) dimostrare che le prove revocate erano decisive e non meramente ridondanti rispetto al materiale probatorio acquisito; (c) se possibile, produrre elementi che neutralizzino le emergenze che hanno motivato la revoca (es. documenti o testimonianze alternative).

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