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Ordinanza

Ordinanza n. 4826/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della delibera n. 281/23/CONS, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale”, adottata dall'AGCOM in data 8 novembre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 4 - Suppl. Ordinario n. 2 del 05 gennaio 2024, ivi inclusi i relativi allegati e in particolare l'Allegato A (Relazione Tecnico-Finanziaria); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati; nonché per l'accertamento della non soggezione della Società al pagamento del contributo dovuto all'AGCOM ai sensi della delibera n. 281/23/CONS.

Giustizia amministrativa202402642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM che disciplina il contributo dovuto per il 2024 dalle imprese operanti nel settore del video on demand

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato la delibera AGCOM n. 281/23/CONS, inclusi i relativi allegati e in particolare la relazione tecnico-finanziaria, chiedendone l'annullamento e l'accertamento della non debenza del contributo. La controversia riguarda l'obbligo contributivo previsto per le imprese operanti nel settore del video on demand ai sensi del d.lgs. 177/2021, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/790. Nel giudizio sono state prospettate censure sostanzialmente analoghe a quelle esaminate in un diverso giudizio nel quale il Consiglio di Stato ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che consenta ad AGCOM di imporre il contributo anche senza considerare l'intensità delle attività di regolazione e monitoraggio svolte rispetto alle diverse tipologie di servizi.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 714 del 28 gennaio 2026. Il Collegio ha ritenuto tale questione dirimente anche per la presente controversia, benché riferita a una diversa annualità, poiché l'obbligo contributivo e le censure dedotte sono sostanzialmente analoghi. La sospensione è stata disposta in forma impropria, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., richiamando i principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 28 del 2014.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto è stato applicato insieme all'art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione impropria in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato richiamato quale base della sospensione impropria del giudizio principale quando la decisione dipende da una questione pregiudiziale pendente in un diverso giudizio.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177

    È indicato quale fonte dell'obbligo contributivo applicato alle imprese operanti nel settore del video on demand.

  • direttiva (UE) 2019/790

    È richiamata quale fonte europea in attuazione della quale è stato adottato il d.lgs. 177/2021; la sua compatibilità con la disciplina nazionale del contributo costituisce oggetto della questione pregiudiziale europea.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo può essere sospeso in forma impropria, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., quando la decisione della controversia dipende da una questione pregiudiziale già sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea in un diverso giudizio.
  • La sospensione impropria è giustificata quando la questione pregiudiziale europea è dirimente anche nel giudizio sospeso, perché l'oggetto normativo e le censure dedotte risultano sostanzialmente analoghi, anche se riferiti a una diversa annualità del contributo o del provvedimento impugnato.
  • Nella valutazione sull'opportunità della sospensione impropria rilevano i principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, secondo l'orientamento affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 28 del 2014.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

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