Sentenza n. 5298/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della Disposizione del COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 Rep. n. 2024/0000038 Prot. RM/2024/0004746 del 03/09/2024 notificata il 4/9/2024, avente ad oggetto: “Società “M.B. Ricambi Auto S.r.l.”. “Istanza per il rilascio di una autorizzazione al proseguimento dell'attività di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso in Via degli Aromi, 50 (Art. 208 del D. Lgs.152/06, artt. 6 bis, 15 e 16 della L.R. 27/98 e Art. 15 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209)”. Istanze prott. Regione Lazio R.U. I. 0955092 del 22.11.2021 e R.U. E. 0914937 del 17.07.2024 - Improcedibilità.” (all.1), nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione commissariale che aveva dichiarato improcedibili le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al proseguimento dell'attività di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso
Esito
La controversia
La società ha impugnato la disposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 2025 che aveva dichiarato improcedibili le istanze presentate per il rilascio dell'autorizzazione al proseguimento dell'attività dell'impianto di trattamento di veicoli fuori uso. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che, a seguito della successiva attività provvedimentale di Roma Capitale e della riacquisizione dell'area, l'interesse sotteso alla domanda era stato integralmente soddisfatto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la successiva attività provvedimentale di Roma Capitale e la riacquisizione dell'area avevano soddisfatto l'interesse azionato dalla ricorrente. La decisione non contiene una valutazione nel merito dei vizi dedotti contro la disposizione commissariale. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto dei documenti depositati e del complessivo andamento della vicenda contenziosa.
Norme richiamate
Il testo richiama l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm., senza riportarne il contenuto.
La norma è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ragione del sopravvenuto integrale soddisfacimento dell'interesse azionato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una successiva attività provvedimentale dell'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, tenendo conto della documentazione acquisita e dell'andamento complessivo della vicenda contenziosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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