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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08567/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia espressa al ricorso formulata dal difensore munito di procura e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti. Quanto alle spese, le ha integralmente compensate, valorizzando il collegamento dell'istanza di rinuncia alla normativa condonistica/definizione agevolata. Non vi è stato esame nel merito dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, fondato sulla ritenuta disponibilità di somme presso la HSBC Private Bank di Ginevra. Il contribuente sosteneva che tali disponibilità derivassero da una donazione remuneratoria effettuata dal fratello. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata solo parzialmente, limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, mentre nel resto era stata confermata la pretesa fiscale. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma successivamente depositava istanza di rinuncia al ricorso e chiedeva anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando una domanda di definizione agevolata. La documentazione prodotta, però, non consentiva di collegare con certezza gli atti depositati al presente giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando espressa dal difensore munito di apposito potere, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; la Corte può limitarsi a prenderne atto e dichiarare l'estinzione.

  • normativa sulla definizione agevolata/condonistica

    La Corte richiama il collegamento dell'istanza di rinuncia con la legislazione condonistica quale ragione per compensare integralmente le spese, pur senza poter verificare documentalmente l'effettivo nesso con il giudizio in corso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia espressa al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale determina l'estinzione del processo, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • Quando la rinuncia al ricorso risulti collegata a una procedura di definizione agevolata o ad altra normativa condonistica, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
  • La richiesta di cessazione della materia del contendere non può essere accolta se la documentazione depositata non consente di collegare gli atti allegati al giudizio pendente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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