Cassazione Penale, Sentenza n. 34120/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale. Il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale si era limitato a ribadire osservazioni generiche senza confrontarsi con i motivi di appello; 2) erronea applicazione dell'art. 292 c.2 lett. c) cod.proc.pen. e del principio devolutivo, con la pretesa che l'appello cautelare impedisca l'esame delle argomentazioni difensive relative all'ordinanza originaria; 3) mancata valutazione del decorso del tempo e del periodo di custodia cautelare già subito in altro procedimento, che avrebbero attenuato le esigenze cautelari; 4) errata considerazione dei precedenti penali e dei procedimenti in corso, che a giudizio del ricorrente non dovrebbero incidere sull'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio devolutivo: l'appello cautelare è limitato ai motivi oggetto di impugnazione e al controllo della correttezza giuridica e della adeguatezza motivazionale riguardo a fatti nuovi. Il Tribunale ha valutato il fatto nuovo dedotto (decorso del tempo e periodo di custodia in altro procedimento) e ha ritenuto che il mero decorso del tempo non costituisca di per sé novità sufficiente e che la custodia subita in altro procedimento non incida automaticamente sulle esigenze cautelari, data l'autonomia delle misure. È stata inoltre confermata la rilevanza dei precedenti penali e delle trasgressioni al regime cautelare in altro procedimento come elementi indicativi della personalità e della propensione a reiterare condotte. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292 cod.proc.pen., comma 2, lett. c)
Richiamato in ordine al principio devolutivo dell'appello cautelare: il Tribunale deve limitarsi al controllo della correttezza giuridica e dell'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata e all'esame di eventuali fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio
Richiama le esigenze cautelari tassativamente previste dalla norma; il Tribunale ha ritenuto che altri procedimenti penali non incidano automaticamente sulle esigenze cautelari se non con specifici elementi che ne dimostrino l'effetto
Giurisprudenza: Cass. Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021 (D'Ippolito)
Conferma l'orientamento secondo cui, in sede di impugnazione dell'ordinanza di rigetto della revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare integralmente le condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma deve valutare la correttezza giuridica e la motivazione e i fatti nuovi allegati
Massime di principio
- L'appello cautelare è principalmente limitato al controllo della correttezza giuridica e dell'adeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata e all'esame di fatti nuovi idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio
- Il mero decorso del tempo non costituisce di per sé elemento nuovo sufficiente a giustificare la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare; occorrono dati specifici che modifichino la prognosi
- La custodia cautelare subita in relazione ad altro procedimento non incide automaticamente sulle esigenze cautelari di un diverso procedimento: ogni misura è autonoma e richiede una valutazione specifica
- I precedenti penali e le trasgressioni al regime cautelare sono elementi rilevanti per la valutazione della personalità dell'indagato e della sua propensione a reiterare condotte, e possono legittimare la persistenza delle esigenze cautelari
- Per ottenere l'accoglimento di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in appello è necessario allegare e dimostrare fatti nuovi e concreti che possano cambiare la valutazione sulle esigenze cautelari; argomentazioni di principio non sono sufficienti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33882/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33885/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33889/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33890/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33891/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →