Cassazione Civile, Ordinanza n. 14177/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della cosiddetta "quota B" di un supplemento di pensione ENPALS spettante a una ex lavoratrice dello spettacolo, con particolare riferimento al limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7. I giudici di merito avevano ritenuto che tale massimale non operasse più per la quota B, calcolata secondo i criteri introdotti dal D.lgs. n. 182 del 1997, e avevano quindi condannato l'INPS al pagamento delle differenze conseguenti. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che il massimale retributivo non era stato abrogato e continuava ad applicarsi anche alla quota B. La controricorrente ha resistito, sostenendo l'esatto contrario e prospettando, anche in memoria, una lettura del rinvio contenuto nell'art. 4 del D.lgs. n. 182 del 1997 idonea a superare il vecchio limite pensionabile. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affermando che, per la quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31 dicembre 1995, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile resta operante e non è stato abrogato per incompatibilità dal D.lgs. n. 182 del 1997.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, non si considerano, ai fini della retribuzione giornaliera pensionabile per la parte eccedente, retribuzioni superiori al massimale previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, come modificato dal D.lgs. n. 182 del 1997. La Corte ha escluso sia l'abrogazione espressa sia quella tacita del limite, valorizzando la continuità del sistema previdenziale speciale, la permanenza di un massimale contributivo e l'esigenza di interpretare la disciplina in modo conforme ai criteri della legge delega e all'equilibrio delle gestioni previdenziali. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità e del rinvio è stata demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7
il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile resta vigente anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti anteriormente al 31 dicembre 1995.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, artt. 3 e 4
non abrogano per incompatibilità il massimale pensionabile; le nuove disposizioni si coordinano con il sistema previgente senza eliminarne il limite.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 8
Le aliquote contributive si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di Lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 2, comma 5, qualora la retribuzione giornaliera sia superiore a Lire 1.000.000 l'aliquota contributiva è dovuta sul massimale di retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a ciascuna fascia ed è accreditato un numero di giorni di contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore
conferma la permanenza di un sistema fondato su massimali contributivi e su una disciplina speciale per i lavoratori dello spettacolo.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10
rimodula in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile senza circoscriverne l'operatività alla sola quota A.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
la tabella delle aliquote di rendimento ha valenza generale e opera nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina speciale.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. a
definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. b
definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993.
L. 22 dicembre 1995, n. 335, art. 1, comma 22
ha conferito una delega per l'armonizzazione dei regimi pensionistici ENPALS, da esercitare nel rispetto dell'equilibrio delle gestioni previdenziali e della salvaguardia delle specialità settoriali.
L. 22 dicembre 1995, n. 335, art. 2, comma 22
non impone l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo; richiede invece la ridefinizione delle aliquote contributive e il rispetto delle esigenze di equilibrio e di armonizzazione.
art. 76 Cost.
l'interpretazione del decreto delegato deve restare conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione.
art. 38 Cost.
il sistema previdenziale è ritenuto compatibile con i principi di adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, nel quadro della discrezionalità legislativa.
Massime di principio
- Nel sistema previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile non si considera automaticamente superato dalle riforme successive se manca un'abrogazione espressa e se la nuova disciplina è compatibile con quella previgente.
- La distinzione tra quota A e quota B della pensione non comporta di per sé l'eliminazione del massimale retributivo per la quota B: occorre verificare se il legislatore abbia effettivamente inteso derogare al limite per le anzianità successive al 31 dicembre 1992.
- Quando il legislatore mantiene un massimale contributivo e persegue obiettivi di equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, l'interpretazione non può introdurre un ampliamento del trattamento pensionistico svincolato da limiti retributivi, se ciò non è chiaramente desumibile dal testo normativo.
- In presenza di una disciplina speciale previdenziale, l'interprete deve privilegiare una lettura coerente con la legge delega e con l'equilibrio del sistema, evitando soluzioni che producano irragionevoli disarmonie tra contribuzione e prestazione.
- La tabella generale delle aliquote di rendimento va applicata nei limiti imposti dalla disciplina speciale del settore; non può essere letta come norma idonea, da sola, a superare un massimale retributivo specificamente conservato dall'ordinamento.
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