Cassazione Civile, Ordinanza n. 03228/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la società proprietaria originaria di alcuni immobili siti in Roma, chiedendo accertarsi l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà, allegando un possesso pacifico, pubblico e ultraventennale, fondato sull’utilizzo dei beni come sede legale e su interventi di restauro e manutenzione. In primo grado la domanda era stata accolta, anche perché il tribunale aveva ritenuto tardivo e quindi inutilizzabile l’intervento dei creditori ipotecari. In appello, invece, i creditori ipotecari avevano impugnato la decisione; la corte territoriale aveva riformato la sentenza, ritenendo che i creditori ipotecari fossero legittimati a intervenire e a proporre gravame, che non fosse stata fornita prova rigorosa del possesso utile ad usucapionem e che mancasse nel fascicolo d’ufficio la documentazione prodotta dall’attrice. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per avere la corte d’appello ammesso l’appello dei creditori ipotecari nonostante la pretesa cessazione della loro qualità per l’estinzione di una procedura esecutiva; (2) nullità per avere la corte considerato documenti prodotti dai terzi intervenuti oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c. e comunque in appello; (3) violazione delle norme sulle prove e sul processo per avere ritenuto insufficiente una sola testimonianza, nonostante la giurisprudenza ammetta che una sola deposizione possa bastare; (4) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla dichiarata estinzione della procedura esecutiva immobiliare; (5) omesso esame delle istanze istruttorie riproposte in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la corte d’appello non aveva fondato la decisione solo sulla scarsa consistenza della prova testimoniale, ma anche sulla valutazione contraria di documenti prodotti dagli intervenienti e, soprattutto, sul mancato deposito del fascicolo di parte dell’attrice, circostanza decisiva perché impediva di esaminare i documenti allegati a sostegno della domanda. Ha inoltre ritenuto infondati o inammissibili gli altri motivi: l’estinzione della procedura esecutiva non incideva sulla qualità di creditori ipotecari, poiché le vicende del pignoramento e dell’esecuzione sono indipendenti dall’iscrizione ipotecaria; le censure sulle questioni processuali erano comunque travolte dalla mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma; il dedotto omesso esame non riguardava fatti storici decisivi o non era specificamente autosufficiente. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese a favore di ciascun controricorrente e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi iscritti separatamente perché riferiti alla medesima sentenza. Ha poi rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva negato l’usucapione. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da più rationes decidendi autonome e non tutte censurate efficacemente; in particolare, ha valorizzato il mancato deposito del fascicolo di parte della ricorrente e l’insufficienza della prova del possesso esclusivo e incompatibile con quello altrui. Le censure sulla posizione processuale dei creditori ipotecari sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite a ciascuna delle controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate nelle censure processuali, senza un’autonoma elaborazione della Corte sul contenuto della disposizione
richiamato in relazione alla dedotta necessità di integrare il contraddittorio verso i creditori ipotecari
richiamato nella censura sulla valutazione della prova testimoniale e documentale
richiamato nella censura sulla valutazione delle prove, ribadendosi che l’apprezzamento delle risultanze probatorie spetta al giudice di merito
richiamato per contestare la produzione documentale dei terzi intervenuti oltre i termini istruttori
richiamato con riferimento all’intervento dei terzi e alla loro legittimazione processuale
richiamato nel motivo relativo alla posizione dei creditori ipotecari e agli effetti dell’estinzione della procedura esecutiva
richiamato nel motivo relativo alla presunta maturazione dell’usucapione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare violazioni di legge nella valutazione della prova e nella qualificazione della posizione dei terzi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi
richiamato per il principio sull’onere della prova del possesso utile all’usucapione e per la definizione di fatto principale ai fini del vizio motivazionale
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per affermare l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali su cui si fonda il ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto; la censura deve colpire specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a giustificarla, l’impugnazione deve investire tutte le rationes; la mancata censura di una di esse rende il gravame inammissibile per difetto di interesse o per giudicato interno su quel capo motivazionale.
- Ai fini dell’usucapione è richiesta la prova rigorosa di un possesso corrispondente all’esercizio esclusivo del diritto di proprietà, manifestato da attività incompatibili con il possesso altrui; la mera utilizzazione dell’immobile come sede legale o l’apposizione della targa non sono di per sé sufficienti.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e della rilevanza dei documenti è rimessa al giudice di merito, il quale può privilegiare una fonte di prova rispetto ad altre purché motivi adeguatamente la scelta.
- Se nel fascicolo di parte manca l’intero fascicolo, il giudice del gravame non ha un dovere di ricerca d’ufficio dei documenti, ma deve decidere sulla base degli atti effettivamente disponibili.
- L’omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione giuridica, un punto della sentenza o una singola risultanza istruttoria; inoltre il motivo deve rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e dei capitoli di prova.
- L’estinzione di una procedura esecutiva immobiliare non incide, di per sé, sulla titolarità dell’ipoteca, poiché le vicende del processo esecutivo sono distinte dalla garanzia reale iscritta sul bene.
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