Cassazione Penale, Sentenza n. 35355/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sull'illegittimità del diniego, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, all'acquisto e possesso da parte del detenuto di un lettore CD e relativi CD musicali mentre era sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis. Questioni processuali relative alla competenza e ai limiti dell'intervento del Magistrato/Tribunale di sorveglianza (art. 69, comma 6, lett. b) e art. 35-bis L. 354/1975) e interpretazione delle norme detentive e regolamentari (art. 14 e 40 d.P.R. 30/6/2000 n. 230 e circolari dipartimentali) in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza carceraria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Ministro e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. La Corte ha sottolineato che, pur non essendo in assoluto precluso ai detenuti l'uso di lettori CD e CD musicali, nel regime 41-bis le esigenze di sicurezza possono giustificare il diniego: tali dispositivi possono essere oggetto di manipolazione e richiedono controlli preventivi e misure tecniche e organizzative che implicano risorse. Il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto all'uso ricreativo, deve valutare se l'autorizzazione comporterebbe inesigibili oneri per l'Amministrazione; inoltre la presenza del contrassegno SIAE non sostituisce i necessari controlli sul contenuto e sul dispositivo.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis
Disciplina del reclamo avverso provvedimenti di magistrati di sorveglianza: strumento processuale utilizzato per impugnare le decisioni interne al procedimento di sorveglianza; qui richiamato come base procedurale del ricorso al Tribunale.
ordinamento penitenziario (Ord. pen.), art. 41-bis
Regime detentivo differenziato che consente limitazioni al trattamento ordinario per motivi di sicurezza e per impedire comunicazioni del detenuto con l'esterno o la continuazione di attività criminali; giustifica misure più restrittive sull'introduzione e l'uso di dispositivi tecnologici.
ordinamento penitenziario (Ord. pen.), art. 69, comma 6, lett. b)
Prevede il reclamo contro provvedimenti dell'Amministrazione carceraria e consente l'intervento del Magistrato di sorveglianza in presenza di inosservanza delle norme o di grave pregiudizio nei confronti del detenuto; fondamento del reclamo promosso dal detenuto e oggetto di scrutinio circa i presupposti dell'intervento giudiziario.
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 14
Consente limitazioni alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti solo se sostenute da motivate esigenze di sicurezza; principio invocato per verificare legittimità del divieto amministrativo.
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 40
Regola l'uso di apparecchi radio e la possibilità di autorizzare lettori CD per lavoro e studio; norma di portata generale richiamata per valutare i limiti generali all'uso di dispositivi ma non esclude la valutazione concreta delle esigenze di sicurezza nel 41-bis.
Circolare dipartimentale (art. 14 e 14.1 richiamati nel testo)
Fornisce indicazioni più restrittive per i reparti 41-bis (uso principalmente di apparecchi forniti dall'Amministrazione, divieto di pc personali, uso limitato di lettori digitali per esigenze di studio/giudiziarie); rappresenta il quadro regolatorio operativo tenuto presente dalla Corte.
Massime di principio
- In regime 41-bis le esigenze di ordine e sicurezza possono giustificare restrizioni all'introduzione e all'uso di dispositivi tecnologici anche se la normativa generale non vieta espressamente tali dispositivi.
- La presenza di un contrassegno SIAE o la natura 'originale' del supporto non esime dall'effettuare controlli sul contenuto e sul dispositivo: non è prova sufficiente della sicurezza del materiale.
- Il giudice di sorveglianza, prima di riconoscere un diritto del detenuto all'uso di apparecchiature, deve valutare se l'autorizzazione determinerebbe oneri tecnici e organizzativi non ragionevolmente esigibili dall'Amministrazione; se sussistono tali oneri, il diniego può essere legittimo.
- La revisione giudiziale delle scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria deve bilanciare il diritto al trattamento umano/ricreativo del detenuto con le concrete esigenze di sicurezza e le risorse disponibili, evitando interventi perentorî che trascurino l'impatto organizzativo.
- Se l'Amministrazione nega l'accesso a determinati oggetti per ragioni di sicurezza, deve motivare adeguatamente la decisione e dimostrare che le misure di verifica e messa in sicurezza non sono ragionevolmente realizzabili.
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