Cassazione Civile, Ordinanza n. 00891/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
La controversia riguardava due immobili siti in Roma. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda di rilascio proposta dal soggetto che si affermava proprietario, dichiarando l'altra parte occupante senza titolo e ordinandone il rilascio. La convenuta aveva sostenuto di avere un diritto di usufrutto sull'immobile occupato in virtù di un testamento olografo del 23 novembre 1995 e aveva contestato l'efficacia di un successivo testamento olografo del 1 luglio 2004, con cui il de cuius avrebbe revocato le precedenti disposizioni nominando erede universale l'attore; aveva inoltre promosso un autonomo giudizio per l'accertamento dell'invalidità e inefficacia di tale ultimo testamento per sopravvenuta incapacità naturale della testatrice, chiedendo nel presente giudizio la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Il tribunale aveva rigettato la sospensione e accolto la domanda di rilascio. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che esso si fondasse solo su censure di rito relative alla mancata sospensione e non contenesse adeguata critica di merito alla sentenza di primo grado, oltre a reputarlo non conforme all'art. 342 c.p.c. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c., nonché dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per omessa considerazione delle specifiche difese con cui aveva contestato la validità del testamento del 2004 e rivendicato l'usufrutto; ulteriore violazione delle norme sulla motivazione per non avere la Corte di appello considerato che tali difese erano state effettivamente svolte; violazione degli artt. 295 e 342 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per avere ritenuto inammissibile la richiesta di sospensione necessaria e, in subordine, per omessa pronuncia su detta eccezione e sulla conseguente istanza di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente e ha affermato che la mancata sospensione del giudizio, ove ne sia dedotta la necessità, integra un vizio processuale deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c. Ha poi chiarito che, in materia di sospensione necessaria, l'appellante può limitarsi a dedurre il nesso pregiudiziale tra il giudizio pendente e la causa principale, senza essere tenuto a proporre contestualmente un completo riesame di merito, poiché l'esito favorevole della causa pregiudicante potrebbe determinare l'accoglimento della domanda nel giudizio pregiudicato. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva erroneamente affermato che l'atto di gravame fosse privo della necessaria parte argomentativa, trattandosi di un error in procedendo e risultando smentita tale affermazione dal contenuto dell'atto di appello esaminabile in cassazione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la mancata sospensione necessaria del giudizio, quando ne ricorrano i presupposti, integra un vizio processuale della decisione e può essere dedotta in cassazione; nell'appello, la deduzione della pregiudizialità può essere sufficiente se il suo accoglimento renderebbe fondata la pretesa sostanziale.
l'atto di appello deve contenere censure idonee a confutare la decisione impugnata; tuttavia, nel caso di doglianza sulla mancata sospensione necessaria, l'appellante può limitarsi a prospettare la rilevanza pregiudiziale della causa pendente senza dover necessariamente sviluppare compiutamente tutte le questioni di merito.
richiamato in relazione alla dedotta omessa considerazione delle eccezioni e delle difese dell'appellante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza e della censura per omessa considerazione delle difese.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della critica sulla motivazione della sentenza di appello.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale di giusto processo e obbligo di motivazione.
la mancata sospensione del giudizio e gli errori processuali denunciati sono ricondotti al vizio processuale deducibile con ricorso per cassazione.
escluso nel caso concreto, poiché non si trattava di omesso esame di fatti decisivi ma di errori processuali.
richiamati per spiegare che l'appello su soli vizi di rito è ammissibile solo se tali vizi comportano la rimessione al primo giudice; altrimenti occorre anche la deduzione del merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la denuncia di un vizio di rito è ammissibile, in via autonoma, solo quando l'eventuale accoglimento del vizio comporti la rimessione della causa al primo giudice; negli altri casi, la parte deve dedurre anche le questioni di merito, perché il gravame è strumentale alla rinnovazione della decisione sostanziale.
- La doglianza sulla mancata sospensione necessaria del processo ha natura di error in procedendo e non di vizio motivazionale; essa è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
- Quando si invoca la sospensione necessaria per pregiudizialità, l'appellante può limitarsi a evidenziare che l'esito della causa pregiudicante è idoneo a determinare la decisione della causa pregiudicata, senza dover necessariamente sviluppare integralmente tutte le difese di merito.
- In sede di legittimità, in presenza di error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente il contenuto degli atti processuali per verificare se il giudice di merito abbia correttamente apprezzato le difese svolte e l'ammissibilità del gravame.
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