Cassazione Civile, Ordinanza n. 08165/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di agevolazione prevista dal regolamento regionale Puglia n. 17 del 30 settembre 2014, in relazione all’acquisto di un terreno con fabbricato destinato a struttura alberghiera. La società interessata alle agevolazioni aveva scelto un istituto di credito quale soggetto finanziatore e sosteneva che la banca, dopo aver inserito la richiesta formale di agevolazione sul portale telematico regionale, non avesse concluso la pratica nel termine decadenziale di sei mesi; solo dopo la scadenza del termine avrebbe trasmesso la documentazione relativa alle condizioni per la delibera della linea di credito. Secondo l’attrice, tale ritardo aveva impedito di avvalersi dell’alternativa prevista dalla normativa regionale, cioè rivolgersi a un diverso istituto, con conseguente perdita della possibilità di ottenere le agevolazioni. In primo grado erano state rigettate le domande di accertamento della responsabilità della banca e, in via subordinata, di risarcimento del danno da perdita di chance; la società aveva poi proposto appello, anch’esso respinto, e quindi ricorso per cassazione con sette motivi. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: ultrapetizione del giudice d’appello sul mancato perfezionamento del finanziamento; errore di percezione/travisamento di un documento ritenuto dalla corte di merito semplice manifestazione di trattativa; omessa pronuncia sul profilo della negligenza della banca; omesso esame del fatto storico del positivo vaglio della domanda; falsa applicazione delle norme regolamentari regionali sugli artt. 12 e 38; motivazione omessa o apparente sulla perdita di chance; violazione delle norme sulle spese di lite. La Corte ha però ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata fosse diversa da quella prospettata dalla ricorrente: per configurare il danno da perdita di chance era necessario provare non già la mera prosecuzione delle trattative, ma l’esistenza di un effettivo vaglio positivo dei requisiti per l’agevolazione e la previa trasmissione della domanda alla Regione, che nella specie non risultavano dimostrati; anzi, la mancata trasmissione alla Regione e la mancata conclusione del contratto di finanziamento escludevano la prova della chance risarcibile. Inoltre, gli elementi invocati a sostegno dei requisiti sarebbero stati dedotti tardivamente in appello, con conseguente preclusione probatoria. La questione delle spese è stata dichiarata inammissibile perché fondata su un’erronea comprensione dei presupposti della compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a ultrapetizione, falsa applicazione della normativa regionale, omessa motivazione e spese; ha dichiarato inammissibile il motivo sul travisamento del documento perché non coglieva la ratio decidendi e si risolveva, al più, in una critica da errore revocatorio; ha considerato assorbito il motivo sull’omesso esame di un fatto storico; ha ritenuto che mancasse la prova del presupposto essenziale della perdita di chance, cioè l’effettivo vaglio positivo dei requisiti per l’agevolazione, nonché la prova utile della tempestiva deduzione dei relativi elementi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La doglianza è stata ricondotta, in parte, a un preteso errore percettivo del giudice di merito; la Corte ha escluso che vi fosse il vizio denunciato e ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi.
È stata esclusa l’ultrapetizione, perché la Corte d’appello non ha pronunciato su un fatto incontestato ma ha valutato diversamente la questione del perfezionamento del finanziamento e, soprattutto, la mancanza di prova dei requisiti per la chance.
Le censure formulate come violazione processuale sono state esaminate sotto il profilo dei vizi di nullità della sentenza o del procedimento; quelle non pertinenti sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Il motivo per omesso esame di un fatto storico è stato assorbito, ritenendo decisiva la mancata prova del presupposto della chance e comunque la non decisività del fatto dedotto nei termini proposti.
artt. 12 e 38 del Regolamento Generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Sono stati letti nel senso che la trasmissione della domanda alla Regione presupponeva un finanziamento perfezionato e, prima ancora, la verifica dei requisiti per l’agevolazione; in mancanza di ciò non può dirsi provata la chance risarcibile.
È richiamato solo per indicare il momento processuale in cui era stata formulata in via subordinata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché confondeva il principio di soccombenza con i presupposti eccezionali della compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Chi invoca il risarcimento per perdita di chance deve provare non una mera aspettativa di fatto o la sola prosecuzione delle trattative, ma l’esistenza di elementi oggettivi che rendano concreta e apprezzabile la probabilità di conseguire il vantaggio sperato.
- Quando la normativa speciale subordina l’accesso a un’agevolazione a un procedimento scandito da passaggi formali, la prova della chance non può prescindere dal dimostrare il compimento del passaggio essenziale previsto dalla disciplina, se esso è condizione per la verifica dei requisiti.
- La censura di ultrapetizione è infondata se il giudice di merito si limita a valutare la sussistenza o meno del presupposto fattuale della domanda, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se attacca un passaggio non decisivo o presuppone una ricostruzione diversa da quella posta a base della decisione, è inammissibile o infondato.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva di un percorso argomentativo intellegibile; non ricorre se la catena logica della decisione è chiaramente ricostruibile, anche in forma sintetica.
- Le questioni relative alla compensazione delle spese devono essere valutate distinguendo tra principio generale di soccombenza e ipotesi eccezionale di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni; la confusione tra i due piani rende la censura inammissibile.
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