Cassazione Civile, Ordinanza n. 25033/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa di alcuni pensionati, poi succeduti in parte dai rispettivi eredi, di ottenere dalla società bancaria ex datrice di lavoro e dal fondo pensione complementare le differenze sul trattamento pensionistico aziendale per il periodo luglio 2008-giugno 2013. La domanda si fondava su un precedente giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico integrativo. I ricorrenti sostenevano invece che, con la successiva capitalizzazione della pensione integrativa in una liquidazione una tantum, il diritto alla perequazione per il periodo successivo si fosse estinto: con il primo motivo lamentavano violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., deducendo che l’adesione alla capitalizzazione valesse come pagamento diverso e satisfattivo anche del diritto alla perequazione; con il secondo motivo deducevano violazione degli artt. 1230 e 1362 c.c., sostenendo che la liquidazione una tantum integrasse una novazione con effetto estintivo del credito alla prestazione periodica perequativa. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che la capitalizzazione non fosse accompagnata da una espressa rinuncia al diritto oggetto di giudicato e che la pretesa non fosse compresa nella somma una tantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. La decisione ha valorizzato i precedenti del 2022 già intervenuti sulla stessa questione e ha chiarito che l’oggetto della domanda era l’esatto adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato del 1994, ma limitatamente alla pretesa relativa a ratei successivi alla capitalizzazione. Secondo la Corte, la richiesta di capitalizzazione aveva determinato l’effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica; di conseguenza, la domanda nei termini concretamente proposta per il periodo controverso non era fondata. Tuttavia, essendo il ricorso articolato su errori di qualificazione della domanda e sui correlati profili di diritto sostanziale, la sentenza è stata cassata con rinvio per nuovo esame coerente con i principi richiamati.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per esaminare se la capitalizzazione della prestazione possa valere come adempimento con prestazione diversa idoneo a estinguere il diritto alla perequazione successiva.
È richiamato per l’interpretazione della volontà negoziale e degli effetti della scelta di capitalizzazione rispetto al diritto alla perequazione.
La norma è evocata per verificare se la liquidazione una tantum integri una novazione oggettiva con effetto estintivo del credito periodico.
Richiamato per il rinvio ai precedenti e per la sintesi argomentativa della Corte su punti già chiariti in decisioni analoghe.
l. n. 218/1990
È indicata come legge di privatizzazione degli enti pubblici creditizi e base della disciplina di trasformazione dei regimi previdenziali esistenti.
È indicato come decreto attuativo della delega, che ha soppresso i regimi pensionistici esclusivi o esonerativi e istituito la riconduzione alla gestione speciale INPS con trasformazione dei fondi in fondi integrativi.
art. 47 dello Statuto del Fondo
Richiamato dalla Corte d’appello come disciplina interna della capitalizzazione della pensione integrativa; la Cassazione ne prende atto nel ricostruire il contesto della lite.
Massime di principio
- Quando la domanda riguarda l’esatto adempimento di un giudicato relativo a una prestazione pensionistica, occorre distinguere con precisione tra ratei anteriori alla capitalizzazione e pretese riferite al periodo successivo, perché il titolo azionato può operare solo entro il suo oggetto effettivo.
- La liquidazione una tantum mediante capitalizzazione può determinare l’estinzione della prestazione periodica integrativa, sicché il successivo credito alla stessa prestazione non può essere automaticamente fatto valere come prosecuzione del rateo originario se manca un diverso titolo.
- In presenza di un accordo o di una scelta di capitalizzazione, la qualificazione degli effetti giuridici va compiuta alla luce del contenuto sostanziale dell’operazione e della volontà desumibile dagli atti, non potendosi assumere in via automatica la permanenza del diritto alla prestazione periodica.
- Il giudicato su una perequazione pensionistica non impedisce, di per sé, di verificare se il rapporto previdenziale sia stato successivamente trasformato o estinto per effetto di una capitalizzazione validamente intervenuta.
- La domanda giudiziale va qualificata in base al petitum sostanziale: se la pretesa attiene al pagamento di somme mensili per un periodo successivo alla capitalizzazione, la controversia non concerne il ricalcolo della somma capitalizzata ma l’eventuale persistenza di un autonomo obbligo di perequazione.
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