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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41329/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. In tale sede erano stati rinunciati tutti i motivi di appello, salvo quello relativo alla pena. Nel ricorso sono stati dedotti motivi che il provvedimento reputa non consentiti, perché attinenti a questioni rinunciate, alla mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della determinazione della pena, salvo il caso di illegalità della pena. Il testo non consente di ricostruire in modo più specifico il contenuto fattuale del reato oltre alla detenzione di sostanza stupefacente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello, non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai profili di determinazione della pena, salvo che si alleghi l'illegalità della pena, cioè una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base del concordato in appello, nel quale l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello tranne quello sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che non possono essere dedotte in cassazione censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste da questa norma, nell'ambito del concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per far valere motivi di impugnazione ai quali l'imputato abbia espressamente rinunciato.
  • Sempre nel concordato in appello, non sono deducibili in cassazione doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti eventualmente riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità e non emergenti nel caso concreto.
  • In materia di pena, nel concordato in appello il sindacato di legittimità è precluso sui meri vizi di determinazione della sanzione; resta deducibile solo l'ipotesi di illegalità della pena, ossia pena non compresa nei limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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