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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21452/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento. La società ricorrente, cessionaria di crediti originariamente facenti capo a una banca, aveva chiesto l'ammissione al passivo per una rilevante somma riferita a quattro contratti di mutuo fondiario e per un'ulteriore somma riferita a una linea di credito su conto corrente. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo inammissibile la produzione, in sede di opposizione, di una nota di deposito contenente una tabella riepilogativa/analitica con imputazioni dei crediti e la relativa comunicazione al curatore, perché tali documenti non erano stati specificamente indicati nell'atto introduttivo dell'opposizione, come richiesto a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2, n. 4, l.f. Inoltre, il tribunale aveva ritenuto che i crediti da mutuo non fossero stati adeguatamente collegati ai singoli rapporti contrattuali, anche alla luce dei successivi atti di erogazione e quietanza che avrebbero inciso sui contratti originari, e che, quanto al conto corrente, non fossero stati dimostrati i conteggi giustificativi dell'importo maggiore richiesto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, falsa applicazione di legge per avere il tribunale omesso di considerare la documentazione prodotta e già presente nel fascicolo della procedura; con il secondo motivo, omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la documentazione avrebbe provato l'origine della pretesa creditoria anche relativa al conto corrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con la reale ratio decidendi del decreto impugnato, che si fondava sulla mancata specifica indicazione dei documenti nell'atto di opposizione, non sul mero fatto della loro presenza nel fascicolo della procedura. Ha inoltre reputato il secondo motivo generico, perché non indicava un preciso fatto storico decisivo asseritamente omesso dal giudice di merito, ma si risolveva in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del controricorrente e, altresì, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., oltre agli oneri previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.f.

    Nell'opposizione allo stato passivo i documenti e i mezzi di prova devono essere specificamente indicati nell'atto introduttivo; non basta che siano già presenti nel fascicolo informatico della procedura se non richiamati in modo puntuale.

  • art. 93, 3º comma, n. 4, l.f.

    Richiamato dal tribunale come parametro per la necessaria specificazione del credito azionato, specie quando si tratti di crediti frazionati o riferibili a rapporti distinti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo se è indicato un fatto storico decisivo non esaminato dal giudice; non è sufficiente denunciare l'omessa o insufficiente valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha applicato le conseguenze economiche connesse alla soccombenza e alla conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'opposizione allo stato passivo, i documenti posti a fondamento della pretesa devono essere specificamente indicati nel ricorso introduttivo: la mera esistenza nel fascicolo della procedura non evita la decadenza se il richiamo è mancante o generico.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura di violazione di legge non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede l'individuazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, realmente trascurato; non è deducibile come mero dissenso sulla valutazione delle prove.
  • Quando il credito deriva da una sequenza negoziale complessa o da rapporti frazionati, il creditore deve allegare in modo puntuale il collegamento tra il credito insinuato e il singolo rapporto o sottorapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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