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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38915/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso del Procuratore Generale contestava la sentenza di appello che aveva assolto l'imputato dalla rapina per non aver commesso il fatto, denunciando inosservanza/erronea applicazione di norme processuali e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. In particolare si deduceva che la Corte d'appello non aveva adeguatamente confrontato la propria decisione con le risultanze del primo grado, aveva ignorato la dichiarazione confessionale dell'imputato circa la sua presenza sul luogo e le dichiarazioni delle persone offese riportanti la minaccia di dar fuoco al locale, e aveva tratto conclusioni illogiche circa l'identificazione e l'assenza di violenza/minaccia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. La Corte ha ritenuto che la motivazione di appello non avesse rispettato gli standard richiesti quando si procede a ribaltare una condanna: la decisione di appello si era limitata a osservazioni generiche e aveva formulato affermazioni manifestamente illogiche e aspecifiche, senza confrontarsi concretamente con le prove e con la motivazione di primo grado (in particolare omettendo di valutare coerentemente la confessione e le dichiarazioni delle persone offese sulla minaccia). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che distingue l'onere motivazionale a seconda che l'appello ribalti un'assoluzione o una condanna, ma ha osservato che anche nel caso di assoluzione l'appello deve offrire una motivazione completa e ancorata al materiale probatorio. Per tali ragioni è stato disposto l'annullamento e il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso dal Pubblico Ministero quale norma la cui inosservanza o errata applicazione sarebbe alla base dell'impugnazione; dalla sentenza emerge l'impugnazione per vizi procedurali e motivazionali ad essa asseritamente legati

  • art. 606, lett. e, c.p.p.

    Utilizzato dalla Cassazione per qualificare la motivazione come manifestamente illogica, rappresentando uno dei vizi di legittimità che giustificano l'annullamento della decisione

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamati in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio per assenza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti; spiegano le condizioni procedurali per la mancata celebrabilità dell'udienza pubblica

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)

    Precedente richiamato che distingue l'onere motivazionale del giudice d'appello nei casi di ribaltamento della sentenza a seconda che si tratti di passare da assoluzione a condanna o viceversa, precisando che non sempre è applicabile una generica 'motivazione rafforzata' ma che in ogni caso è necessario fornire una motivazione adeguata e ancorata alle risultanze probatorie

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello modifica una decisione di primo grado deve confrontarsi esplicitamente e in modo motivato con le ragioni della decisione impugnata; non sono sufficienti osservazioni generiche o affermazioni non ancorate alle prove
  • Esiste una differenza di grado dell'onere motivazionale: per passare da assoluzione a condanna il giudice d'appello necessita di una motivazione particolarmente solida che superi il dubbio oltre ogni ragionevole dubbio; per passare da condanna ad assoluzione occorre comunque una motivazione compiuta che 'incrini' la precedente certezza, ma sempre ancorata ai fatti
  • La manifestata illogicità o contraddittorietà della motivazione costituisce un vizio di legittimità (art. 606, lett. e) che può determinare l'annullamento in Cassazione
  • Il giudice d'appello non può ignorare dichiarazioni rilevanti come confessioni o le dichiarazioni delle persone offese: deve valutarle e spiegare come esse incidono sulla ricostruzione dei fatti
  • Se la Cassazione annulla per carenza motivazionale è frequente il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio volto a garantire un riesame imparziale e conforme agli standard motivazionali richiesti
  • Sul piano procedurale, l'assenza di richiesta di trattazione orale consente la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p., ma ciò non incide sull'obbligo di motivazione del giudice

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