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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00122/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società emittente)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso di un buono postale fruttifero trentennale della serie Q/P, acquistato nel 1987 e materialmente stampato su modulo della precedente serie P, sul quale era stato apposto un timbro sostitutivo con la dicitura della nuova serie e con i nuovi tassi, ma senza coprire integralmente il testo preesistente relativo agli interessi dell’ultimo decennio. Il titolare del buono aveva ottenuto in primo grado la condanna dell’emittente al pagamento di una somma a titolo di interessi, e la Corte d’appello aveva confermato tale decisione. Con l’unico motivo di ricorso si deduceva la violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 13 giugno 1986 e dell’art. 1339 c.c., sostenendo che per i buoni della serie Q/P gli interessi dovessero essere determinati secondo i tassi della serie Q previsti dal decreto ministeriale, non secondo il testo residuo del precedente modulo P; si contestava quindi la lettura della corte di merito che aveva valorizzato la parte del modulo non soppressa dal timbro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato l’unico motivo. Ha affermato che la Corte territoriale aveva interpretato in modo errato la disciplina dei buoni postali fruttiferi della serie Q/P, confondendo questa fattispecie con altre, diverse, già esaminate dalla giurisprudenza di legittimità. Richiamando le precedenti ordinanze della medesima sezione e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha chiarito che nel caso dei buoni Q/P il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 opera come norma cogente che sostituisce i tassi della precedente serie P con quelli della nuova serie Q anche per i buoni emessi dal 1 luglio 1986 e materialmente stampati su supporti residui della serie precedente; non vi è spazio per combinare le due discipline sulla base della parte del modulo rimasta visibile. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro... Esse hanno effetto per i buoni di nuova serie... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"

    La norma è letta come disposizione cogente che consente la sostituzione dei tassi di interesse mediante decreto ministeriale anche per serie precedenti, con effetto sul rapporto negoziale dei buoni postali fruttiferi.

  • artt. 4, 5 e 6 D.M. 13 giugno 1986

    "i buoni della precedente serie 'P' emessi dal 1 luglio 1986"; "verranno apposti... due timbri"; "si applicano... i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie 'Q'"

    Il decreto disciplina espressamente i buoni della serie Q/P, imponendo l’apposizione di timbri e l’applicazione dei nuovi tassi della serie Q ai buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986.

  • art. 1339 c.c.

    È richiamato come meccanismo di inserzione/sostituzione automatica delle clausole imposte da norme cogenti nel regolamento contrattuale.

  • art. 1372 c.c.

    È evocato per ribadire che il contratto ha forza di legge tra le parti, ma può essere inciso solo da una norma cogente che ne sostituisca una parte.

  • art. 1362 c.c.

    Viene richiamato per escludere che, sul piano interpretativo, si possa ricavare la disciplina applicabile da un collage di clausole incompatibili tra loro.

  • art. 1342 c.c.

    È utilizzato in via analogica per sottolineare che, nei moduli predisposti, le clausole aggiunte e incompatibili prevalgono su quelle preesistenti.

Massime di principio

  • Nei buoni postali fruttiferi emessi in base a una disciplina che prevede l’estensione dei nuovi tassi anche a serie precedenti, il decreto ministeriale applicabile sostituisce i tassi originari anche quando il supporto cartaceo residuo riporti ancora formule o tabelle della serie precedente.
  • Il buono postale fruttifero va qualificato come titolo di legittimazione e il rapporto tra emittente e sottoscrittore è di natura negoziale, ma il contenuto contrattuale è integrato o sostituito automaticamente dalla norma cogente richiamata dal sistema legislativo.
  • Quando il decreto e la normativa di emissione indicano espressamente la nuova serie e i nuovi tassi, non è consentito desumere gli interessi dovuti mediante una combinazione tra testo originario del modulo e disciplina della nuova serie se tale combinazione contrasta con la volontà normativa e con la struttura del titolo.
  • L’argomento dell’affidamento del sottoscrittore non può essere esteso ai casi in cui il titolo rechi segni espressi della nuova disciplina e la divergenza derivi solo da una imperfetta copertura materiale del testo precedente.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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