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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25704/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la condanna resa in primo grado dal Giudice di pace per il reato di minaccia. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la ritenuta idoneità delle frasi pronunciate a integrare una minaccia penalmente rilevante e, dall'altro, le modalità di identificazione dell'autore del fatto. La Corte rileva che tali doglianze, pur formalmente prospettate anche come violazioni di legge, mirano in realtà a contestare la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dato conto sia dell'identificazione dell'imputato sia della concreta capacità intimidatoria delle espressioni utilizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, avverso le sentenze di appello, il ricorso per cassazione sia proponibile solo per violazione di legge. Poiché i motivi dedotti attenevano sostanzialmente al vizio di motivazione e non a una violazione di legge deducibile, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per violazione di legge

    Nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello è limitato ai soli motivi di violazione di legge.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018

    La disciplina speciale del giudizio dinanzi al giudice di pace limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge avverso le sentenze di appello.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; non è consentito dedurre censure che, anche se formalmente qualificate come violazioni di legge, si risolvano in una contestazione del vizio di motivazione.
  • Quando la doglianza investe la valutazione della idoneità intimidatoria delle espressioni o l'accertamento dell'identità dell'autore del fatto, occorre verificare se la censura attacchi realmente una violazione di legge oppure, in sostanza, la motivazione della sentenza di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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